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Sentenza

Sentenza n. 8687/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento • decreto del Ministero della salute del 6.7.2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati, pubblicato in G.U. n. 216 del 15.9.2022; • decreto del Ministero della salute del 6.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022 (doc. 2); • Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di attuazione dell'art. 9-ter, d.l. 78/2015, conv. in l. 125/2015, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019); • circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, con la quale è stata promossa una riconciliazione, da parte degli Enti del SSN, tra il fatturato dei singoli fornitori relativo ai dispositivi medici e i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018, allo stato non conosciuta; • circolare del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 19 febbraio 2016 (prot. 0001341-P-19/02/2016 del Ministero della salute - DGSIS); • circolare del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 21 aprile 2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016 del Ministero della salute -DGSIS); • intesa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022 sul decreto ministeriale 6.10.2022; • intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022 sul decreto ministeriale 6.10.2022; • nota esplicativa “ripiano dispositivi medici anni 2015-2018” del Ministero della Salute del 5 agosto 2022. nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall'art. 9-ter, co. 9-bis, d.l. 78/2015, con particolare ma non esclusivo riferimento a: determinazione dell'Assessorato della Salute n. 1247 del 13 dicembre 2022 e relativi allegati, • deliberazioni (non note perché prive di estremi identificativi) dei Direttori generali delle Aziende e degli Enti (non meglio specificati) del SSR, di certificazione dei dati di spesa per dispositivi medici relativamente agli anni 2015-2018 adottati nel 2019; • nota al Ministero della salute prot. n. 66228 del 16.9.2019 (allo stato non conosciuta); • nota al Ministero della salute prot. n. 80494 del 23.12.2019 (allo stato non conosciuta)

Giustizia amministrativa202305884

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali, regionali e endoprocedimentali relativi alla determinazione e al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, nell'ambito del meccanismo del payback

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato il decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022 sulla certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le relative linee guida, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, circolari ministeriali, intese della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza delle Regioni, nonché gli atti regionali e aziendali presupposti e conseguenti, tra cui la determinazione dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana n. 1247 del 13 dicembre 2022. Nel testo della sentenza non sono riportati i motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito senza esame del merito. Successivamente, l'impresa ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, in ragione del pagamento in misura ridotta effettuato aderendo al meccanismo di risoluzione delle controversie sul payback previsto dall'art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito nella l. 8 agosto 2025, n. 118.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La dichiarazione espressa della ricorrente, intervenuta prima che la causa fosse trattenuta in decisione, ha precluso al giudice l'esame del merito e ogni decisione d'ufficio sulla controversia. Il Collegio ha ritenuto che, in assenza di repliche o di diverse richieste delle controparti, il principio dispositivo in senso ampio attribuisca alla parte la disponibilità dell'azione fino al momento della decisione, consentendole di dichiarare il venir meno dell'interesse alla pronuncia. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Costituisce il fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina della definizione del giudizio.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito nella l. 8 agosto 2025, n. 118

    Prevede il meccanismo di risoluzione delle controversie sul payback al quale la ricorrente ha aderito mediante pagamento in misura ridotta, determinando il venir meno dell'interesse alla decisione.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara espressamente, prima che la causa sia trattenuta in decisione, di non avere più interesse alla pronuncia e non vi siano repliche o diverse richieste delle controparti, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare il merito né sostituirsi alla valutazione della parte sull'interesse ad agire.
  • Nel processo amministrativo il principio dispositivo in senso ampio comporta che il ricorrente mantenga la disponibilità dell'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione; la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse vincola quindi la definizione processuale del giudizio, salvo diverse esigenze processuali risultanti dagli atti.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàFarmaci e dispositivi
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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