Cassazione Civile, Sentenza n. 419/2020 del 14/01/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Per l’anno d’imposta 2004 l’Agenzia delle entrate notificò a una società di navigazione un avviso di accertamento, contestando l’illegittima applicazione dell’esenzione IVA prevista per il trasporto urbano di persone: secondo l’Ufficio, la società non svolgeva un servizio di trasporto pubblico, ma un’attività più ampia di organizzazione di gite turistiche. La Commissione tributaria provinciale di Grosseto accolse parzialmente il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza n. 127/31/12 depositata il 14 dicembre 2012, rigettò l’appello, ritenendo provata dall’Amministrazione l’attività turistica e non dimostrato dalla contribuente lo svolgimento non saltuario di un servizio di trasporto pubblico. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell’art. 10, comma 1, n. 14), del D.P.R. n. 633/1972 e delle disposizioni richiamate sul trasporto, sostenendo che l’esenzione richiedesse soltanto il trasferimento di persone entro l’ambito territoriale locale e la fruibilità del servizio da parte di una cerchia indifferenziata di utenti, senza necessità che il servizio fosse di linea o socialmente utile; (2) violazione dell’art. 2697 c.c. e delle regole sull’onere probatorio, assumendo che spettasse all’Amministrazione dimostrare la fondatezza della pretesa; (3) vizio motivazionale e omesso esame delle prove addotte per dimostrare l’effettivo svolgimento di trasporti di persone; (4) omessa pronuncia sulla censura relativa all’aliquota IVA applicabile, indicata nel 10 per cento.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti e quattro i motivi. Quanto al primo, ha ritenuto che l’esenzione IVA per il trasporto urbano presupponga un servizio pubblico di trasporto di persone e che la natura dell’operazione vada individuata considerando unitariamente gli elementi della prestazione e la sua finalità economica. Se il trasferimento costituisce soltanto il mezzo per realizzare la finalità turistico-ricreativa perseguita dal cliente, la prestazione non rientra nell’esenzione prevista per il trasporto pubblico. La valutazione del giudice di merito, che aveva qualificato l’attività come organizzazione di gite turistiche, è stata quindi confermata. Il secondo motivo è stato respinto perché chi invoca un’esenzione tributaria deve provare i relativi presupposti; inoltre, nel caso concreto l’Amministrazione aveva fornito elementi probatori a sostegno della natura turistica dell’attività, sicché non vi era stata inversione dell’onere della prova. Il terzo motivo è infondato: la CTR aveva esaminato la natura dell’attività e valutato il materiale probatorio, mentre il difetto di sufficienza della motivazione non è sindacabile in cassazione secondo il parametro dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.; non ricorrevano anomalie motivazionali rilevanti. Anche il quarto motivo è stato respinto: esclusa la sussistenza di un’attività di trasporto di persone, la CTR aveva implicitamente escluso il presupposto per applicare l’aliquota IVA del 10 per cento prevista per le prestazioni di trasporto indicate nella Tabella A, parte terza, n. 127-novies, del D.P.R. n. 633/1972, e non era dunque incorsa in omessa pronuncia. La società è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 7.300,00 oltre spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 10, comma 1, n. 14), D.P.R. n. 633/1972
A tal proposito, va osservato che la previsione normativa in esame, tenuto conto del fatto che riconosceva una esenzione dal pagamento dell’Iva in caso di prestazione del servizio di trasporto pubblico di persone, deve essere interpretata restrittivamente, non potendo quindi operarsi una interpretazione che vada oltre la specifica previsione normativa come letteralmente espressa dal legislatore.
L’esenzione per il trasporto urbano di persone è di stretta interpretazione e non può estendersi a prestazioni che, considerate nella loro complessiva funzione economica, siano servizi turistici anziché trasporto pubblico.
art. 1678 c.c.
Il contratto di trasporto di persone, dunque, deve essere limitato, nella sua funzione causale, unicamente al trasferimento da un luogo ad un altro dietro corrispettivo per il servizio reso.
Il trasporto si caratterizza causalmente per l’obbligo, verso corrispettivo, di trasferire persone da un luogo a un altro; se il trasferimento è strumentale a una diversa finalità economica prevalente, la prestazione va qualificata considerando tale finalità.
art. 2 Sesta direttiva IVA
La Corte ha altresì dichiarato che, da un lato, dall’art. 2 Sesta Dir. discende che ciascuna operazione dev’essere considerata di regola come autonoma e indipendente e che, dall’altro, l’operazione costituita da un’unica prestazione sotto il profilo economico non dev’essere artificialmente divisa in più parti per non alterare la funzionalità del sistema dell’Iva, sicchè si è in presenza di un’unica prestazione quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo al cliente sono a tal punto strettamente connessi da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale.
Le operazioni sono di regola autonome, ma gli elementi strettamente connessi che formano oggettivamente un’unica prestazione economica indissociabile non devono essere separati artificialmente ai fini IVA.
art. 2697 c.c.
Pertanto, in generale, è il soggetto che, come nel caso di specie, intende avvalersi di una agevolazione tributaria, quale l’applicazione del regime di esenzione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 14), che è tenuto ad assolvere all’onere di provare la sussistenza delle condizioni per potere fruire del regime di favore.
Chi invoca un’esenzione o un’agevolazione tributaria deve provare, in caso di contestazione, i fatti che ne costituiscono i presupposti.
art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.
Questa Corte (da ultimo, Sez. Un., 23 maggio 2019, n. 13983; Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053) ha precisato che l’intervento di modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), comporta una sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, sulla motivazione di fatto, attesa la intervenuta riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in questa sede è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza, nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.
Il controllo di legittimità sulla motivazione di fatto è limitato alle anomalie che incidono sull’esistenza della motivazione e integrano una violazione costituzionalmente rilevante; la mera insufficienza motivazionale non è denunciabile.
D.P.R. n. 633/1972, Tabella A, parte terza, n. 127-novies
L’applicazione dell’aliquota Iva del 10 per cento è relativa alla sussistenza del presupposto individuato dal D.P.R. n. 633 del 1972, n. 127 novies, Tabella A – Parte terza -, che riguardava le prestazioni di trasporto di persone non urbano diverse da quelle compiute via terra e via acqua mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati a eseguire i servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare.
L’aliquota del 10 per cento presuppone una prestazione qualificabile come trasporto di persone secondo la disposizione; non opera quando l’attività accertata è invece un servizio turistico.
art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.
La pronuncia censurata, avendo escluso che, nella fattispecie, sussisteva una attività di trasporto di persone quanto, piuttosto, una prestazione di servizi turistici, ha implicitamente escluso l’applicabilità della suddetta previsione normativa al caso in esame.
Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione, pur senza esaminare espressamente una censura distinta, la risolve implicitamente mediante una statuizione incompatibile con la sua premessa.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Il comma 1-bis individua l’importo del contributo unificato al quale è commisurato l’ulteriore importo previsto in caso di rigetto, se dovuto.
Massime di principio
- L’esenzione IVA prevista per il trasporto urbano di persone è di stretta interpretazione e presuppone che la prestazione sia effettivamente qualificabile come trasporto pubblico di persone, non come servizio turistico.
- Quando una prestazione comprende più elementi, la sua qualificazione ai fini IVA richiede l’esame complessivo delle circostanze, della finalità perseguita e dell’interesse economico sottostante. Se gli elementi sono strettamente connessi e formano un’unica prestazione economica indissociabile, non possono essere artificialmente scissi; gli elementi accessori seguono il regime della prestazione principale.
- Il contratto di trasporto ha la funzione causale di trasferire persone o cose da un luogo a un altro verso corrispettivo. Se il trasferimento costituisce soltanto il mezzo per conseguire una prevalente finalità turistico-ricreativa, l’operazione va qualificata in base alla prestazione economica complessiva e alla finalità principale.
- Chi invoca un’esenzione o un’agevolazione tributaria deve provare, quando vi è contestazione, la sussistenza delle condizioni che legittimano il regime di favore.
- In cassazione, il vizio motivazionale previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. è circoscritto alle anomalie motivazionali che incidono sull’esistenza stessa della motivazione; la mera insufficienza della motivazione o una diversa valutazione delle prove non sono sufficienti.
- Non ricorre omessa pronuncia quando la decisione impugnata risolve implicitamente la questione dedotta, escludendo il presupposto necessario per l’accoglimento della relativa censura.
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