Cassazione Penale, Sentenza n. 00136/2026 del 05/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il pubblico ministero impugna l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Napoli ha annullato l'applicazione degli arresti domiciliari a carico di Raffaele Guarino, disposti per il reato di istigazione alla corruzione. Il Tribunale aveva ritenuto che non fosse provato che l'intermediario Di Domenico, sollecitato da Guarino, avesse effettivamente trasmesso l'offerta corruttiva al destinatario (Antonio D'Alessandro), e pertanto aveva escluso la gravità indiziaria rispetto al reato di istigazione. Il pubblico ministero censura la motivazione sostenendo che il Tribunale abbia dato una lettura parziale delle prove: vi sarebbero intercettazioni successive all'accordo corruttivo da cui emerge che la ditta D'Alessandro Costruzioni s.r.l. si era aggiudicata un appalto e che, nel complesso, gli elementi indiziari indicano che Guarino, avvalendosi di Di Domenico, abbia effettivamente contattato D'Alessandro per proporre l'accordo corruttivo; inoltre il PM ritiene che i dati giustificherebbero la configurazione del reato di concorso in corruzione piuttosto che di semplice istigazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, in concreto, inammissibile. Ha ritenuto che il pubblico ministero abbia proposto una diversa lettura del materiale probatorio chiedendo alla Corte di operare una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità. La Suprema Corte ha richiamato il principio per cui il giudizio di legittimità può verificare solo se il giudice di merito abbia adeguatamente motivato e se la valutazione degli indizi sia congrua rispetto alla logica e ai principi giuridici, ma non può rimettere in discussione la ricostruzione fattuale né riqualificare i fatti sulla base di una diversa valutazione delle prove. Ha inoltre rilevato che il Tribunale del riesame si era effettivamente confrontato con le intercettazioni (anche quelle relative a Coppola e Guida) e aveva motivato la sua valutazione ritenendole non univoche e segnalando dubbi espressi dagli stessi collaboratori (es. Guida) sull'effettivo avvicinamento di D'Alessandro. Per questi motivi la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha lasciato impregiudicata l'ordinanza impugnata.
Norme richiamate
Cass. Sez. U, 22/03/2000, Audino
Principio sulla limitazione del sindacato di legittimità: la Corte verifica se il giudice di merito abbia adeguatamente motivato la gravità indiziaria, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni logici e giuridici
Cass. Sez. 4, 29/05/2013, Tiana
Conferma dei limiti della valutazione in sede di legittimità: non è consentita una rivalutazione in fatto degli elementi probatori
Cass. Sez. 4, 03/05/2007, Terranova
Richiamo ai criteri di motivazione richiesti al giudice di merito quanto alla consistenza degli indizi
Cass. Sez. 6, 08/03/2012, Lupo
Ulteriore affermazione del divieto per la Corte di Cassazione di riesaminare i fatti e le prove nel merito
Cass. Sez. 4, 02/03/2017, Di Iasi
Conferma dei limiti del controllo sulla valutazione degli elementi indiziari in sede di cassazione
Cass. Sez. 2, 17/05/2017, Paviglianiti
Ribadisce che le censure che si risolvono in diversa ricostruzione dei fatti esulano dal sindacato di legittimità
Massime di principio
- In sede di cassazione contro ordinanze di riesame o appelli cautelari il ricorrente deve evidenziare vizi specifici di motivazione (manifesta illogicità o contraddittorietà), non può limitarsi a proporre una diversa valutazione del materiale probatorio.
- Per l'applicazione di misure cautelari basate sulla 'gravità indiziaria' è necessario che gli indizi, presi nel loro complesso, raggiungano un livello di gravità; la mera coincidenza di eventi (es. aggiudicazione di un appalto) non è sempre sufficiente se non viene dimostrato il collegamento diretto e univoco con la condotta illecita.
- Le intercettazioni devono essere valutate nel loro tenore complessivo: conversazioni non univoche o dichiarazioni di soggetti che esprimono dubbi riducono il valore probatorio ai fini della gravità indiziaria.
- Quando si contesta la qualificazione giuridica della condotta (es. istigazione vs concorso in corruzione), in sede di riesame o cassazione occorre indicare punti precisi della motivazione del giudice che risultino manifestamente erronei o contraddittori, non limitarsi a proporre una diversa qualificazione teorica.
- Per impugnare con successo una decisione che ha escluso la sussistenza del reato o della gravità indiziaria è strategico mostrare omissioni probatorie rilevanti o errori logici nella motivazione del giudice di merito (es. ignorare elementi chiave, contraddirsi sui fatti), altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile.
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