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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06040/2023 del 28/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per omesso versamento ICI relativa all'annualità 2011, riferito a un sottotetto/sopraelevazione di un edificio di proprietà della contribuente. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, ma la Commissione tributaria regionale, in riforma parziale, aveva rigettato l'appello principale della contribuente sulla compensazione delle spese e accolto l'appello incidentale del Comune. In cassazione la contribuente ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia su varie censure già dedotte, tra cui la non assoggettabilità ad ICI dell'immobile perché pertinenza dell'abitazione principale, il difetto di motivazione dell'avviso e l'incongruenza del valore accertato; 2) violazione degli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 504/1992 per avere assoggettato a tassazione una parte dell'edificio in costruzione, sostenendo che non vi fosse un'area fabbricabile autonoma e che si trattasse comunque di sottotetto rustico non abitabile; 3) violazione dell'art. 7 della l. n. 212/2000, dell'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992 e dell'art. 1, comma 162, l. n. 296/2006, oltre a difetto di motivazione dell'avviso per mancata indicazione delle modalità di calcolo del valore attribuito al fabbricato. In memoria, la contribuente ha inoltre invocato il giudicato esterno formatosi su altre annualità (in particolare IMU 2013) relative al medesimo immobile e tra le stesse parti.

La decisione

La Corte ha accolto l'eccezione di giudicato esterno riferita alla sentenza passata in giudicato sull'annualità IMU 2013, ritenendo che tale giudicato esplicasse efficacia vincolante anche per l'annualità ICI 2011, poiché la questione riguardava il medesimo immobile e presupposti fattuali permanenti. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente e annullando la pretesa impositiva. Le spese dei giudizi sono state integralmente compensate per il sopravvenire in corso di causa del giudicato favorevole alla contribuente.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso è stato ritenuto autosufficiente perché conteneva gli elementi essenziali della vicenda fattuale e processuale necessari a comprendere le censure.

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, n. 4; primo comma, n. 3

    Sono stati richiamati per qualificare i motivi di ricorso come nullità della sentenza e violazione di legge.

  • art. 395 c.p.c.

    Il giudicato esterno formatosi nelle more del giudizio di merito non dedotto tempestivamente rileva, al più, sul piano della revocazione, mentre l'errore sulla sussistenza del giudicato non è errore di fatto ma di diritto.

  • art. 1 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Individua il presupposto dell'ICI nel possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.

  • art. 2 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Definisce fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo; per il fabbricato rileva l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto dei fabbricati.

  • art. 5 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    comma 2; comma 5; comma 6

    Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile dipende dalla rendita catastale; per le aree fabbricabili dal valore venale in comune commercio; nelle ipotesi di utilizzazione edificatoria, demolizione o recupero edilizio la base imponibile è il solo valore dell'area fino a ultimazione dei lavori o utilizzo del fabbricato.

  • art. 7 l. n. 212/2000

    È stato invocato quale parametro del difetto di motivazione dell'avviso di accertamento.

  • art. 1, comma 162, l. n. 296/2006

    È stato invocato quale norma sulla motivazione degli atti impositivi locali.

  • art. 1140 c.c.

    Richiamato per precisare che il "possesso" rilevante ai fini ICI non coincide con quello civilistico.

  • art. 2135 c.c.

    Richiamato per la nozione civilistica di terreno agricolo.

  • art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e), l. 5 agosto 1978, n. 457

    È richiamato come parametro per gli interventi di recupero edilizio che rilevano ai fini della disciplina ICI.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorrente può opporre il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti e su una questione comune, anche se relativo a un'annualità diversa, quando il rapporto tributario presenti elementi fattuali permanenti o pluriennali e non vi sia frattura sostanziale dei presupposti impositivi.
  • In materia tributaria il giudicato su una determinata annualità può estendersi alle annualità successive o anteriori se accerta una qualificazione giuridica o un fatto permanente idoneo a incidere stabilmente sul presupposto d'imposta.
  • L'erronea valutazione della sussistenza o portata del giudicato, quando il giudicato sia stato dedotto in causa, integra un errore di diritto e non un errore di fatto revocatorio.
  • Ai fini ICI, la deroga dell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 504/1992 opera solo in presenza di effettivi lavori di costruzione, demolizione o recupero edilizio; il mero dato formale del titolo edilizio non basta se non risulta l'effettivo inizio dei lavori rilevanti.
  • Se non si tratta di ristrutturazione pesante con demolizione e ricostruzione dell'intero fabbricato, la superficie interessata da una sopraelevazione o nuova costruzione non può essere tassata come area fabbricabile prima dell'ultimazione dell'opera o del suo effettivo utilizzo.
  • Quando l'intervento edilizio riguarda una sopraelevazione su un fabbricato già esistente e accatastato, l'imposta non può colpire come area autonoma la cubatura residua destinata alla nuova costruzione prima che questa sia ultimata; resta invece eventualmente imponibile il fabbricato preesistente nei limiti in cui conservi autonoma soggettività impositiva.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiudicato
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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