Ordinanza n. 13966/2026 - Roma, Sezione 5B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulla domanda di riconoscimento di un titolo di specializzazione abilitante conseguito in Spagna per l’insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. chiedendo l’accertamento del silenzio-inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento, presentata secondo quanto allegato il 6 giugno 2025, del titolo di formazione professionale abilitante conseguito in Spagna, Stato membro dell’Unione europea, per la classe di concorso ADSS. Ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione e chiesto che fosse ordinato al Ministero di provvedere. Il giudice ha rilevato, tuttavia, che non era stata depositata copia della domanda n. 44729, ma soltanto una schermata del portale informatico: tale schermata dimostrava la mera creazione della domanda e non il suo effettivo inoltro, anzi riportava indicazioni dalle quali sembrava che l’inoltro non fosse ancora stato perfezionato.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso sulla sussistenza del silenzio-inadempimento. Ha disposto un incombente istruttorio, ritenendo necessario acquisire copia della domanda di riconoscimento dalla quale risultino con certezza la presentazione e la relativa data, elementi indispensabili per verificare l’eventuale decorso dei termini entro i quali l’Amministrazione avrebbe dovuto provvedere. Le parti devono adempiere entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 21 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Disciplina l’azione per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere; nel caso concreto la verifica dell’obbligo presuppone l’accertamento dell’effettiva presentazione della domanda e della relativa data.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito avverso il silenzio della pubblica amministrazione; il giudice ha disposto acquisizioni istruttorie prima di pronunciarsi sull’inerzia dedotta.
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base normativa degli incombenti istruttori disposti dal giudice.
art. 66 c.p.a.
Richiamato nel quadro delle disposizioni relative all’istruttoria processuale.
art. 67 c.p.a.
Richiamato nel quadro delle disposizioni relative all’istruttoria processuale.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l’accertamento dell’inerzia richiede la prova dell’effettiva presentazione dell’istanza e della sua data, non essendo sufficiente la documentazione che dimostri soltanto la creazione o la predisposizione telematica della domanda.
- Quando la documentazione prodotta non consente di stabilire se l’istanza sia stata effettivamente inoltrata all’Amministrazione, il giudice può disporre un incombente istruttorio volto ad acquisire la copia della domanda e gli elementi comprovanti il perfezionamento della presentazione, prima di valutare il decorso del termine per provvedere.
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