Cassazione Penale, Ordinanza n. 06894/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per un tentato furto in abitazione, aggravato dalla violenza sulle cose e dall'approfittamento di circostanze di tempo tali da ostacolare la pubblica e privata difesa, contestato in concorso con altra persona. I motivi dedotti erano tre: 1) travisamento della prova e vizio di motivazione sulla sussistenza del reato; 2) rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 624-bis c.p. per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost.; 3) vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e della speciale attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., ritenuto ingiustificato alla luce della minore offensività del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi non consentiti in sede di legittimità perché meramente ripetitivi di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito. In particolare, ha osservato che la Corte territoriale aveva escluso ogni dubbio sulla responsabilità penale dell'imputato; che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 624-bis c.p. risultava già ritenuta manifestamente infondata dalla giurisprudenza di legittimità; e che il diniego delle attenuanti rientrava nella discrezionalità del giudice di merito, non essendo ravvisabile alcuna manifesta illogicità. L'imputato è stato quindi condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 56, 110 e 624-bis c.p.
Norme poste a fondamento della contestazione: tentativo, concorso di persone e furto in abitazione tentato/aggravato.
art. 624-bis c.p.
Ritenuto non incostituzionale; la Corte richiama un precedente che aveva già escluso la manifesta fondatezza della questione relativa alla mancata previsione di un'attenuante specifica per il furto su beni di pertinenza dell'abitazione.
art. 3 Cost.
Invocato dal ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale, ma la censura è stata reputata manifestamente infondata.
art. 27 Cost.
Invocato dal ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale, ma non è stato ritenuto decisivo per incidere sulla validità della norma contestata.
art. 62 n. 4 c.p.
Richiamato quale attenuante speciale invocata dal ricorrente; il diniego è stato ritenuto immune da vizi manifesti per la gravità della condotta e il pregiudizio arrecato.
art. 3 Cost.
Richiamato nel precedente giurisprudenziale citato dalla Corte per escludere la fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 624-bis c.p.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, questioni di fatto o di merito già esaminate e respinte dal giudice territoriale.
- La questione di legittimità costituzionale di una norma penale è inammissibile o infondata quando il contrasto denunciato è già stato escluso da consolidato precedente di legittimità e la nuova deduzione non apporta profili argomentativi diversi o decisivi.
- Il sindacato della Corte di cassazione sul diniego delle attenuanti generiche e delle attenuanti speciali è limitato alla verifica della congruità e della non manifesta illogicità della motivazione, restando la valutazione di merito rimessa al giudice di appello.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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