Cassazione Penale, Sentenza n. 38011/2022 del 07/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma di condanna per furto di energia elettrica. Entrambi contestano che la verifica eseguita dai tecnici ENEL costituisse un accertamento tecnico irripetibile ai sensi dell'art. 360 c.p.p., e quindi che la rimozione del dispositivo e le operazioni sul pannello dovessero svolgersi in contraddittorio con garanzie difensive. Muleo contesta inoltre l'insufficienza della motivazione circa la sua consapevolezza dell'illiceità (sostiene di non risiedere nell'abitazione e di non aver partecipato all'allaccio) e chiede il riconoscimento dell'attenuante del danno di lieve entità; Voci invoca anch'essa la natura dell'accertamento e la lieve entità del danno, nonché la non rilevanza della recidiva contestata.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto infondata la censura sull'applicabilità dell'art. 360 c.p.p.: gli interventi ENEL sono stati qualificati come meri rilievi (constatazione, fotografica e descrittiva, e rimozione del bypass per interrompere l'illecito) e non come accertamento tecnico-scientifico che richieda il regime dell'art. 360. Tuttavia il ricorso di Muleo è stato accolto sul punto della motivazione: la Corte d'appello non ha fornito elementi sufficienti e massime di esperienza per escludere alternative plausibili (residenza stabile, consapevolezza dell'illiceità) e la motivazione di secondo grado è risultata viziata sotto il profilo logico. Ne è conseguito l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di Muleo Mario con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio. Il ricorso di Voci Daniela è stato rigettato; Voci è stata condannata alle spese processuali. La contestazione relativa alla recidiva non è stata esaminata in Cassazione perché non impugnata in appello.
Norme richiamate
art. 360 cod. proc. pen.
La Corte ha distinto gli accertamenti tecnici irripetibili dai meri rilievi: l'art. 360 trova applicazione solo quando sussiste uno studio tecnico-scientifico dei dati; qui la verifica ENEL è stata qualificata come mero rilievo, perciò l'art. 360 non era applicabile
artt. 354 e 356 cod. proc. pen.
artt. 354, 356 cod. proc. pen.
Il regime di garanzie applicabile ai rilievi è quello previsto dagli artt. 354 e 356 c.p.p. (possibilità per il difensore di assistere all'atto), nonché dalle disposizioni sull'assistenza e sull'avviso all'imputato
art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Combinato con gli artt. 354 e 356 c.p.p., disciplina le modalità di assistenza del difensore durante le operazioni di rilievo, senza diritto a preventiva notifica
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Norma richiamata in relazione alla requisitoria scritta del Procuratore generale presso la Corte; non incide sul merito ma sul procedimento di requisitoria
Massime di principio
- La distinzione fondamentale: accertamento tecnico irripetibile (art. 360 c.p.p.) richiede studio tecnico-scientifico e garanzie contraddittorie; la mera constatazione, la raccolta di dati e le fotografie accompagnate dall'eventuale rimozione di un dispositivo per interrompere un reato sono «rilievi" e seguono il regime degli artt. 354-356 c.p.p. e dell'art. 114 disp. att.
- Se l'autorità interviene limitandosi a descrivere visivamente e fotograficamente l'allaccio abusivo e a rimuoverlo per interrompere l'illecito, non è automaticamente necessario il contraddittorio ex art. 360, ma il difensore può comunque assistere alle operazioni se presente
- Per dichiarare la responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio il giudice deve motivare con massime di esperienza e non con congetture: quando si deduce la consapevolezza dell'illiceità occorre indicare il principio empirico generale che giustifica l'inferenza e argomentare perché le spiegazioni alternative sono implausibili
- La valutazione della convivenza o della stabile frequentazione va suffragata da specifici accertamenti: la mera affermazione della presenza non è sufficiente a provare consapevolezza e partecipazione all'illecito
- In tema di furto di energia elettrica in utenza domestica l'attenuante del danno di particolare lieve entità è normalmente difficilmente riconoscibile, perché l'appropriazione domestica tende a configurarsi come flusso continuativo e prolungato
- Il giudice di legittimità può annullare per vizio di motivazione quando la Corte territoriale non affronta deduzioni difensive rilevanti o non fornisce un percorso logico-giuridico che renda plausibile l'esclusione di ipotesi alternative
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