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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38011/2022 del 07/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma di condanna per furto di energia elettrica. Entrambi contestano che la verifica eseguita dai tecnici ENEL costituisse un accertamento tecnico irripetibile ai sensi dell'art. 360 c.p.p., e quindi che la rimozione del dispositivo e le operazioni sul pannello dovessero svolgersi in contraddittorio con garanzie difensive. Muleo contesta inoltre l'insufficienza della motivazione circa la sua consapevolezza dell'illiceità (sostiene di non risiedere nell'abitazione e di non aver partecipato all'allaccio) e chiede il riconoscimento dell'attenuante del danno di lieve entità; Voci invoca anch'essa la natura dell'accertamento e la lieve entità del danno, nonché la non rilevanza della recidiva contestata.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto infondata la censura sull'applicabilità dell'art. 360 c.p.p.: gli interventi ENEL sono stati qualificati come meri rilievi (constatazione, fotografica e descrittiva, e rimozione del bypass per interrompere l'illecito) e non come accertamento tecnico-scientifico che richieda il regime dell'art. 360. Tuttavia il ricorso di Muleo è stato accolto sul punto della motivazione: la Corte d'appello non ha fornito elementi sufficienti e massime di esperienza per escludere alternative plausibili (residenza stabile, consapevolezza dell'illiceità) e la motivazione di secondo grado è risultata viziata sotto il profilo logico. Ne è conseguito l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di Muleo Mario con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio. Il ricorso di Voci Daniela è stato rigettato; Voci è stata condannata alle spese processuali. La contestazione relativa alla recidiva non è stata esaminata in Cassazione perché non impugnata in appello.

Norme richiamate

  • art. 360 cod. proc. pen.

    La Corte ha distinto gli accertamenti tecnici irripetibili dai meri rilievi: l'art. 360 trova applicazione solo quando sussiste uno studio tecnico-scientifico dei dati; qui la verifica ENEL è stata qualificata come mero rilievo, perciò l'art. 360 non era applicabile

  • artt. 354 e 356 cod. proc. pen.

    artt. 354, 356 cod. proc. pen.

    Il regime di garanzie applicabile ai rilievi è quello previsto dagli artt. 354 e 356 c.p.p. (possibilità per il difensore di assistere all'atto), nonché dalle disposizioni sull'assistenza e sull'avviso all'imputato

  • art. 114 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 114 disp. att. cod. proc. pen.

    Combinato con gli artt. 354 e 356 c.p.p., disciplina le modalità di assistenza del difensore durante le operazioni di rilievo, senza diritto a preventiva notifica

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020

    art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020

    Norma richiamata in relazione alla requisitoria scritta del Procuratore generale presso la Corte; non incide sul merito ma sul procedimento di requisitoria

Massime di principio

  • La distinzione fondamentale: accertamento tecnico irripetibile (art. 360 c.p.p.) richiede studio tecnico-scientifico e garanzie contraddittorie; la mera constatazione, la raccolta di dati e le fotografie accompagnate dall'eventuale rimozione di un dispositivo per interrompere un reato sono «rilievi" e seguono il regime degli artt. 354-356 c.p.p. e dell'art. 114 disp. att.
  • Se l'autorità interviene limitandosi a descrivere visivamente e fotograficamente l'allaccio abusivo e a rimuoverlo per interrompere l'illecito, non è automaticamente necessario il contraddittorio ex art. 360, ma il difensore può comunque assistere alle operazioni se presente
  • Per dichiarare la responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio il giudice deve motivare con massime di esperienza e non con congetture: quando si deduce la consapevolezza dell'illiceità occorre indicare il principio empirico generale che giustifica l'inferenza e argomentare perché le spiegazioni alternative sono implausibili
  • La valutazione della convivenza o della stabile frequentazione va suffragata da specifici accertamenti: la mera affermazione della presenza non è sufficiente a provare consapevolezza e partecipazione all'illecito
  • In tema di furto di energia elettrica in utenza domestica l'attenuante del danno di particolare lieve entità è normalmente difficilmente riconoscibile, perché l'appropriazione domestica tende a configurarsi come flusso continuativo e prolungato
  • Il giudice di legittimità può annullare per vizio di motivazione quando la Corte territoriale non affronta deduzioni difensive rilevanti o non fornisce un percorso logico-giuridico che renda plausibile l'esclusione di ipotesi alternative

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