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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1831/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Blundetto, architetto, era accusato di aver presentato presso la direzione provinciale delle Entrate un documento catastale attestante falsamente una sopravvenuta variazione dei confini della proprietà di Vito Aleo e recante la falsa sottoscrizione di quest'ultimo, mentre la pratica sarebbe stata in realtà a favore di Francesco e Mario Aleo. Il Tribunale di Trapani lo aveva assolto "perché il fatto non sussiste"; la Corte d'appello di Palermo, dopo rinnovazione dell'istruttoria con escussione della persona offesa e di un funzionario dell'Agenzia (ex art. 603, comma 3-bis c.p.p.), ha riformato parzialmente la sentenza condannandolo per il reato di cui all'art. 483 c.p. e assolvendo per l'art. 494 c.p. In cassazione Blundetto deduceva (i) vizio di motivazione rispetto alla effettiva corrispondenza del documento alla situazione di confini e sulla responsabilità di terzi (Mario Aleo); (ii) omessa motivazione circa la richiesta di riqualificazione in art. 489 c.p.; (iii) violazione di legge per mancata riqualificazione in art. 489 c.p.; (iv) doglianze sul trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico e come tale non idoneo a contestare la ratio decidendi, richiamando l'impossibilità del giudizio di legittimità di rimettere in discussione la valutazione di merito sui fatti. Ha ritenuto infondata la censura sulla riqualificazione ex art. 489 c.p., osservando che la mozione non era fondata né era stata adeguatamente sostenuta e che la condotta non si era esaurita nella falsificazione della firma ma nella presentazione del documento alla P.A. La Corte d'appello aveva motivato adeguatamente il trattamento sanzionatorio, avendo considerato le precedenti condanne analoghe. Conseguentemente la Cassazione ha: (i) respinto il ricorso; (ii) condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali; (iii) inflitto il pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato dalla L. 23/6/2017, n.103); (iv) condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile liquidate in complessivi Euro 3.510,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 483 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che la condotta consistente nella presentazione del documento falsificato alla Pubblica Amministrazione integri il delitto contestato di cui all'art. 483, non potendosi limitare l'analisi al solo falso della sottoscrizione.

  • art. 494 cod. pen.

    La Corte d'appello ha assolto l'imputato da questo capo di imputazione; la Cassazione non ha mutato tale valutazione di merito.

  • art. 489 cod. pen.

    La richiesta di riqualificazione in art. 489 (falsità ideologica o altra fattispecie) è stata ritenuta non prospettata adeguatamente e non adeguata, poiché la condotta valutata in giudizio consiste nella presentazione del documento alla P.A., oltre la mera falsificazione della firma.

  • art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.

    Norma invocata per la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante l'escussione della persona offesa e di un funzionario dell'Agenzia delle Entrate; la Corte d'appello ha proceduto a tale rinnovazione prima di riformare la sentenza di primo grado.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e alla determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di ricorso ritenuto in colpa/inammissibile.

  • L. 23 giugno 2017, n. 103

    Richiamata come modifica normativa all'art. 616 c.p.p. e come base per la comminazione della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.

  • Corte cost. 13/6/2000 n.186

    Citata in riferimento al criterio di equità nella determinazione della somma a favore della Cassa delle ammende per condotte di grave colpa nella proposizione del ricorso.

  • Sentenza civile n. 198/2001 Tribunale di Trapani

    Decisione civile menzionata in ricorso come possibile riferimento sulla definizione dei confini; la Corte di Cassazione ha rilevato che la contestazione di tali profili sarebbe una richiesta di nuova valutazione fattuale, non ammissibile in sede di legittimità.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito rinnovare o proporre una ricostruzione fattuale alternativa: il ricorso deve contestare la ratio decidendi e i profili di diritto; le censure meramente fattuali o aspecifiche sono inammissibili.
  • Le questioni di riqualificazione giuridica (es. richiesta di trasformare la qualificazione del reato) devono essere adeguatamente motivate e, ove necessario, tempestivamente sollevate nei precedenti gradi di giudizio; una semplice lamentela generica in Cassazione non è sufficiente.
  • La presentazione di un documento falsificato alla Pubblica Amministrazione può integrare un reato distinto dalla mera falsificazione della firma: è rilevante la condotta diretta a far valere fatti falsi nei confronti della P.A.
  • Se il ricorrente non specifica i punti di doglianza rispetto alla motivazione della sentenza impugnata (ossia non contesta la ratio decidendi), il motivo è considerato aspecifico e il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
  • La Corte può imporre sanzioni per ricorsi palesemente infondati o inammissibili ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (con le modifiche legislative), incluse somme alla Cassa delle ammende e rifusione delle spese alla parte resistente/parte civile.
  • Pregresse condanne per reati analoghi influenzano il trattamento sanzionatorio: la Corte di merito deve motivare l'eventuale esclusione o concessione delle circostanze attenuanti e la scelta del regime sanzionatorio.

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