Cassazione Penale, Ordinanza n. 18353/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'imputato era stato condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed euro 2.000 di multa per il reato di lieve entità in materia di stupefacenti. Avverso tale sentenza l'imputato, tramite difensore, proponeva ricorso per cassazione lamentando vizio di motivazione, in particolare per la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. La Corte rileva però che la censura non rientra tra i motivi consentiti contro la sentenza di patteggiamento, poiché non attiene a volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, o illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Richiama il limite oggettivo dei motivi di impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p., escludendo che possa essere dedotto un vizio di motivazione fondato sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Richiamato come base del giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 129 c.p.p.
La sua mancata applicazione non è deducibile come autonomo vizio di motivazione nel ricorso avverso la sentenza di patteggiamento, se la doglianza non rientra nei motivi consentiti.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria di inammissibilità con procedura de plano.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma incriminatrice richiamata per il reato oggetto di patteggiamento, relativo alla fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Richiamata per il criterio dell'assenza di colpa ai fini dell'esonero dalla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento i motivi deducibili sono tassativamente quelli indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura estranea a tale elenco è inammissibile.
- La deduzione di un vizio di motivazione fondato sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non è proponibile come motivo autonomo contro la sentenza ex art. 444 c.p.p. se non si traduce in una delle doglianze espressamente consentite dalla legge.
- La struttura negoziale del patteggiamento limita l'estensione dell'obbligo motivazionale della sentenza, poiché l'imputato, aderendo all'accordo, dispensa l'accusa dall'onere probatorio sui fatti contestati.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa.
- Nel giudizio di legittimità su sentenza di patteggiamento, la verifica della Corte è circoscritta ai soli profili di volontarietà dell'accordo, correlazione tra richiesta e decisione, qualificazione giuridica del fatto e legalità del trattamento sanzionatorio.
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