Cassazione Civile, Ordinanza n. 00662/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società a ristretta base sociale e due soci impugnavano avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2007 con cui l'Ufficio aveva rideterminato i ricavi della società, contestato costi non deducibili per compensi agli amministratori e recuperato IVA, IRAP e IRES, oltre all'IRPEF in capo ai soci per i maggiori redditi attribuiti per trasparenza o per accertamento dei maggiori utili sociali. La C.T.P. aveva accolto i ricorsi, mentre la C.T.R. aveva accolto solo parzialmente l'appello dell'Ufficio, limitando l'annullamento alla parte degli atti basata su un errore di calcolo nel numero di 'pelli' acquistate riportato nel PVC. In cassazione i contribuenti deducevano: 1) omesso esame e nullità della sentenza per motivazione contraddittoria/apparente, sostenendo che la C.T.R. avesse prima ritenuto infondato il profilo relativo alla motivazione degli avvisi e poi affermato che gli atti erano adeguatamente motivati; 2) omesso esame di fatti decisivi, cioè l'errore di calcolo e di trasposizione commesso dai verificatori nella ricostruzione dei dati del PVC.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili entrambi i motivi. Ha osservato che il ricorso non individuava in modo specifico un vizio decisivo della motivazione, poiché la C.T.R. aveva spiegato perché gli avvisi fossero sufficientemente motivati; il riferimento a 'infondato' era un mero refuso, non idoneo a integrare nullità della sentenza. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la C.T.R. aveva effettivamente esaminato i fatti storici rilevanti, dando conto del PVC, delle fatture esaminate, delle percentuali di ricarico e sfrido e dell'errore in una fattura specifica; perciò non vi era omesso esame di un fatto decisivo, ma una censura sulla valutazione di merito non sindacabile in cassazione. È stato quindi rigettato il ricorso e i ricorrenti sono stati condannati alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico, completo e riferito alla decisione impugnata; un motivo generico o non autoconsistente è inidoneo e si traduce in inammissibilità.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 il vizio deducibile è l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è più censurabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione né la rivalutazione del merito.
art. 132, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza per motivazione è configurabile solo in caso di motivazione mancante, meramente apparente, manifestamente contraddittoria o incomprensibile.
art. 12, comma 7, L. 212/2000
nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo il contribuente può comunicare entro 60 giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. l'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza
La violazione del termine dilatorio incide sulla validità dell'avviso solo se l'atto sia emesso prima dei 60 giorni senza urgenza; la mancata esplicita menzione delle osservazioni del contribuente nell'avviso non ne determina la nullità.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Sono posti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve criticare in modo puntuale la decisione impugnata, individuando il capo censurato e le ragioni dell'errore; la mancata specificità comporta inammissibilità.
- Il vizio di motivazione rilevante ex art. 132 c.p.c. ricorre solo quando la motivazione sia assente, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, non quando la parte contesti la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è censurabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio.
- L'avviso di accertamento fondato su PVC non è nullo per il solo fatto di non riportare espressamente le osservazioni del contribuente, purché sia rispettato il contraddittorio endoprocedimentale nei limiti previsti dalla legge e l'atto sia comunque adeguatamente motivato.
- L'eventuale errore materiale o di calcolo nella sentenza di merito non determina nullità se dal complesso della motivazione emerge con chiarezza la reale decisione assunta dal giudice.
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