Cassazione Civile, Ordinanza n. 03222/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico affidato da un comune, nell'ambito del quale l'impresa appaltatrice eseguì opere in variante che l'ente non volle pagare per mancanza della formale autorizzazione prevista dal capitolato speciale. L'impresa agì contro il direttore dei lavori, sostenendo che questi avesse commissionato le varianti e avesse inoltre omesso di rilasciare il certificato di regolare esecuzione. Il tribunale, dopo avere dichiarato il difetto di giurisdizione nei confronti del comune, qualificò la responsabilità del direttore dei lavori come extracontrattuale e accolse l'eccezione di prescrizione quinquennale. In appello l'impresa contestò tale qualificazione, sostenendo che il direttore dei lavori dovesse essere equiparato ai funzionari o amministratori dell'ente ai fini dell'art. 35 del d.lgs. 77/1995, con conseguente applicazione del diverso regime di responsabilità e di prescrizione. Nel ricorso per cassazione la società dedusse violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del d.lgs. 77/1995 e, in via consequenziale, degli artt. 2946 e 2947 c.c., insistendo sulla sussistenza di un rapporto di servizio tra direttore dei lavori e pubblica amministrazione e sulla conseguente prescrizione decennale anziché quinquennale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'equiparazione del direttore dei lavori a funzionari, impiegati o amministratori dell'ente, richiamata dalla giurisprudenza in tema di giurisdizione contabile, non possa essere estesa al diverso piano della responsabilità diretta verso il fornitore prevista dall'art. 35 del d.lgs. 77/1995. La norma ha natura eccezionale ed è destinata a responsabilizzare i soggetti organicamente inseriti nell'ente per gli impegni di spesa e la copertura finanziaria; il direttore dei lavori, invece, è un professionista con sola rappresentanza tecnica e non è inserito organicamente nella struttura dell'ente né titolare di poteri negoziali. Pertanto, se agisce antigiuridicamente, risponde verso terzi e verso l'impresa appaltatrice a titolo aquiliano, con applicazione della prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. Il secondo motivo, fondato solo sulla prospettata prescrizione decennale, è stato dichiarato consequenziale e assorbito dal rigetto del primo. Sono state inoltre poste a carico della ricorrente le spese del giudizio di legittimità e dichiarati i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 35 del d.lgs. 77/1995
"per ogni altro effetto di legge"
norma eccezionale che, in caso di acquisizione di beni o servizi in violazione dell'impegno contabile e della copertura finanziaria, fa gravare il rapporto obbligatorio verso il fornitore sull'amministratore o funzionario che abbia consentito la fornitura; non è estensibile al direttore dei lavori
art. 191 del d.lgs. 18.8.2000 n. 267
norma successiva che ha sostituito in continuità la disciplina già contenuta nell'art. 35 del d.lgs. 77/1995
art. 2947 c.c.
si applica la prescrizione quinquennale quando la responsabilità del direttore dei lavori è qualificata come extracontrattuale
art. 2946 c.c.
invocato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione ordinaria decennale, ma ritenuto non applicabile
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
usato come base del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per vizio motivazionale, ma la Corte osserva che il vizio non era più denunciabile secondo il paradigma previgente
art. 52 del r.d. 12.7.1934 n. 1214
individua i soggetti sottoposti alla giurisdizione contabile, includendo funzionari, impiegati, dipendenti, amministratori e agenti che cagionino danno all'amministrazione
l. 8.6.1990 n. 142, art. 58
richiamata per l'applicazione agli amministratori e al personale degli enti locali della disciplina della responsabilità contabile
d.lgs. 18.8.2000 n. 267, art. 93
trasfusione della disciplina già prevista per la responsabilità amministrativa degli amministratori e del personale degli enti locali
art. 342, comma 2, l. n. 2248 del 1865, all. F
richiamato per il divieto generale di introdurre varianti nei lavori pubblici salvo regolare procedura
art. 25 l. n. 109 del 1994
confermava il divieto di varianti salvo approvazione secondo la procedura di affidamento prevista dalla legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- La disciplina che rende direttamente responsabili verso il fornitore l'amministratore o il funzionario che abbia consentito l'acquisizione in assenza di impegno contabile o copertura finanziaria ha natura eccezionale e non può essere estesa oltre i soggetti espressamente o funzionalmente ricompresi nella struttura dell'ente.
- Il direttore dei lavori, pur potendo assumere rilievo pubblicistico e interagire con la stazione appaltante, non è automaticamente equiparabile a un funzionario dell'ente ai fini della responsabilità diretta per i debiti verso terzi.
- La responsabilità del direttore dei lavori verso l'impresa appaltatrice o verso i terzi per condotte antigiuridiche nell'esercizio dell'incarico, in difetto di un rapporto organico o di impiego con l'ente, va qualificata come responsabilità aquiliana.
- Quando la pretesa risarcitoria è qualificata come extracontrattuale, il termine di prescrizione applicabile è quello quinquennale dell'art. 2947 c.c., non quello ordinario decennale.
- Il richiamo alla giurisprudenza sulla giurisdizione contabile non consente, di per sé, di trasferire automaticamente gli stessi criteri qualificatori sul diverso piano della disciplina sostanziale della responsabilità e della prescrizione.
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