Sentenza del 19/01/2017 n. 278 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
TOSAP - Tassa per l'occupazione di suolo pubblico comunale - Demanio marittimo - avviso di accertamento - delfinario - spettacoli viaggianti - artt. 2 e 11, l. n. 337/68 - è tale - esenzione - canone ridotto dell'80% - artt. 38, comma 1 e 45, n. 5, d.lgs. n. 507/93 - è dovuta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l’avviso di accertamento TOSAP sostenendo che il delfinario dovesse essere qualificato come attività di spettacolo viaggiante ai sensi degli artt. 2 e 11 della legge n. 337/1968. Da tale qualificazione deriverebbe l’applicazione del regime agevolato previsto dall’art. 45, n. 5, del d.lgs. n. 507/1993, ossia la riduzione dell’80% del canone, e non l’esenzione totale dalla tassa.
La decisione
La controversia è stata risolta nel senso che il delfinario rientra tra gli spettacoli viaggianti, poiché tale categoria comprende le attività spettacolari, gli intrattenimenti e le attrazioni allestite con attrezzature mobili, anche se collocate stabilmente o in parchi permanenti. L’occupazione di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale resta quindi soggetta a TOSAP; tuttavia, per le installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, è applicabile la riduzione dell’80% prevista dalla legge. Pertanto, non spetta l’esenzione totale, ma il tributo è dovuto in misura ridotta.
Norme richiamate
Articoli 2 e 11, legge n. 337/1968
Le disposizioni individuano e disciplinano gli spettacoli viaggianti, includendovi le attività spettacolari, gli intrattenimenti e le attrazioni realizzate mediante attrezzature mobili, anche quando organizzate in strutture o parchi permanenti.
Articolo 38, comma 1, decreto legislativo n. 507/1993
Sono soggette a TOSAP le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su strade, piazze e beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province.
Articolo 45, n. 5, decreto legislativo n. 507/1993
Le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante beneficiano della riduzione dell’80% del canone, senza essere esentate integralmente dal tributo.
Cassazione, sentenza n. 18544/2003
Richiamata quale precedente a sostegno dell’inquadramento delle attività spettacolari e delle relative installazioni nel regime degli spettacoli viaggianti.
Cassazione, sentenza n. 1380/2016
Richiamata quale precedente secondo cui le occupazioni per attrazioni e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono soggette a tassa, ma beneficiano della riduzione prevista dalla normativa.
Massime di principio
- La qualificazione di un’attività come spettacolo viaggiante non comporta automaticamente l’esenzione dalla TOSAP: occorre verificare quale agevolazione specifica preveda la normativa.
- Le attrazioni possono rientrare negli spettacoli viaggianti anche se installate stabilmente o all’interno di un parco permanente, purché presentino le caratteristiche proprie delle attività spettacolari e delle attrazioni disciplinate dalla legge n. 337/1968.
- L’occupazione di demanio marittimo o di altri beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell’ente locale resta, in linea generale, soggetta a TOSAP.
- Per le installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la conseguenza ordinaria è l’applicazione della riduzione dell’80% del canone, non l’esenzione totale.
- In casi analoghi è necessario distinguere tra esenzione, che elimina il tributo, e riduzione, che mantiene l’obbligo impositivo ma ne diminuisce l’importo.
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