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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32251/2025 del 29/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di revoca della messa alla prova adottata senza previa udienza camerale specifica e senza il previsto avviso alle parti (violazione degli artt. 464 octies e 178 c.p.p.), e contestuale doglianza per violazione e falsa applicazione dell'art. 168 quater c.p. per avere revocato la messa alla prova sulla base della condanna sopravvenuta senza una motivazione concreta e individualizzata sulla rilevanza ostativa del nuovo reato rispetto alle finalità rieducative dell'istituto.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: l'ordinanza di revoca è nulla a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., perché adottata senza il preventivo avviso e la specifica udienza camerale prescritti dall'art. 464 octies c.p.p. e dall'art. 127 c.p.p. Il secondo motivo è stato assorbito. La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso alla cura di diversa persona fisica, precisando per il giudice del rinvio le regole interpretative sull'ambito di applicazione dell'art. 168 quater (le ipotesi di revoca sono tre, tra cui la commissione durante il periodo di prova di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole) e richiamando che la sola applicazione della detenzione domiciliare non è automaticamente causa di revoca se le prescrizioni sono compatibili.

Norme richiamate

  • art. 464 octies cod. proc. pen.

    Imposta la fissazione di udienza ai sensi dell'art.127 c.p.p. con avviso alle parti e alla persona offesa almeno 10 giorni prima per la valutazione dei presupposti della revoca; la Corte interpreta la norma nel senso che la revoca non può essere pronunciata de plano o in udienza fissata per diversa finalità senza il necessario avviso.

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Prevede la nullità generale a regime intermedio per i provvedimenti che ledono il contraddittorio; la Corte applica questa causa di nullità all'ordinanza di revoca priva del previsto avviso e udienza.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Regola l'udienza camerale e le modalità di partecipazione delle parti; la Corte richiama l'esigenza che l'udienza per revoca sia effettivamente fissata ai sensi di questo articolo per garantire il contraddittorio.

  • art. 168 quater cod. pen.

    Elenca le ipotesi di revoca della sospensione con messa alla prova (grave e reiterata violazione del programma, rifiuto della prestazione di lavoro di pubblica utilità, commissione di nuovo delitto non colposo o reato della stessa indole). La Corte richiama che la commissione di un reato della stessa indole è causa di revoca, mentre la detenzione domiciliare di per sé non necessariamente lo è.

  • art. 168 bis cod. pen.

    Norma le condizioni per l'ammissione alla messa alla prova; la Corte sottolinea che la successiva revoca deve essere valutata rispetto alla fiducia nei presupposti originari che avevano portato all'ammissione.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309

    Riferita al reato contestato all'imputato (illecito in materia di stupefacenti); la norma è il capo di imputazione ma la decisione di annullamento ha riguardato la procedura di revoca più che la specifica qualificazione sostanziale del reato.

Massime di principio

  • La revoca della messa alla prova richiede sempre una udienza camerale specifica con avviso alle parti: non è ammessa la revoca "de plano" o in udienze fissate per altra finalità senza avviso che consenta il contraddittorio.
  • L'adozione di una ordinanza di revoca senza il previsto avviso integra una nullità generale a regime intermedio rilevabile in Cassazione ai sensi dell'art.178 c.p.p.
  • Tra le cause legittime di revoca previste dall'art.168 quater rientra la commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole; tuttavia la revoca richiede valutazione concreta e motivata dell'impatto del nuovo fatto sul percorso rieducativo.
  • L'applicazione di una misura alternativa (es. detenzione domiciliare) nell'ambito di altro procedimento non costituisce automaticamente causa di revoca della messa alla prova se le prescrizioni sono conciliabili; il giudice deve valutare la compatibilità e motivare la decisione.
  • Se si verifica una sopravvenuta condanna o misura esecutiva, il giudice non può limitarsi a dichiarare automaticamente la revoca, ma deve convocare le parti e motivare, con valutazione individualizzata, la sussistenza dei presupposti ostativi.

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