Ordinanza n. 2913/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della Determinazione Prot. -OMISSIS-del -OMISSIS-notificata a mezzo p.e.c. alla ricorrente in pari data, attraverso la quale l’Amministrazione ha decretato la “Decadenza dei benefici ottenuti con il titolo abilitativo prot. --OMISSIS- del -OMISSIS-, nonché con i titoli abilitativi pregressi, e, per gli effetti, di divieto di prosecuzione dell’attività ricettiva di affittacamere all’insegn“-OMISSIS-”, sita in Roma in -OMISSIS-, illegittimamente intrapresa Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- : sempre della Determinazione Prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- (ii) ove occorrer possa del Verbale n. -OMISSIS- del -OMISSIS- notificato solo in data -OMISSIS- ed attraverso il quale il Corpo della Polizia locale di Roma Capitale avrebbe rilevato in data -OMISSIS- l’esercizio di un’attività recettiva in violazione dei posti letto dichiarati nella SCIA e segnatamente all’interno dell’area comune identificata con la stanza -OMISSIS-; (iii) di ogni ulteriore atto presupposto e/o conseguente a quello impugnato ivi compresa la nota prot. -OMISSIS-, non conosciuta alla ricorrente e con espressa richiesta di risarcimento del danno in forma specifica e per equivalente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione di decadenza dai benefici dei titoli abilitativi e divieto di prosecuzione dell’attività ricettiva, nonché verbale della Polizia Locale relativo alla violazione dei posti letto dichiarati nella SCIA
Esito
La controversia
L’impresa ha impugnato la determinazione con cui Roma Capitale ha dichiarato la decadenza dei benefici conseguiti mediante il titolo abilitativo relativo all’attività ricettiva di affittacamere, vietandone la prosecuzione, e, con motivi aggiunti, il verbale della Polizia Locale che aveva accertato l’esercizio dell’attività in violazione del numero di posti letto dichiarati nella SCIA, anche con riferimento a una stanza o area comune ritenuta destinata agli ospiti. In vista dell’udienza di merito, l’impresa ha dichiarato di avere cessato l’attività oggetto della SCIA decaduta e di avere presentato una nuova SCIA, mantenendo tuttavia l’interesse all’accertamento dell’illegittimità degli atti in funzione risarcitoria. Ha inoltre chiesto prova testimoniale sulla destinazione della stanza, contestando la ricostruzione risultante dai verbali. Nel frattempo, il medesimo fatto è stato oggetto di un giudizio davanti al giudice ordinario, promosso contro il verbale ispettivo della Polizia Locale e il successivo verbale sanzionatorio, nei quali era stata contestata la disponibilità agli ospiti di un servizio ricettivo comprendente un numero di ambienti superiore a quello consentito dal titolo abilitativo.
La decisione
Il TAR ha sospeso il giudizio ai sensi dell’art. 77, comma 4, c.p.a., ritenendo rilevanti ai fini della decisione i documenti e gli accertamenti oggetto del giudizio pendente davanti al giudice ordinario. Ha escluso l’applicabilità dell’art. 77, comma 2, c.p.a. e ha ravvisato i presupposti della sospensione necessaria per pregiudizialità, poiché la definizione della controversia amministrativa dipende dall’accertamento dei medesimi fatti contestati nel giudizio ordinario. Ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a., la riassunzione dovrà essere effettuata dalla parte ricorrente mediante apposita istanza di fissazione dell’udienza entro novanta giorni dalla comunicazione del passaggio in giudicato della decisione del giudice ordinario. L’ordinanza non definisce nel merito la legittimità della decadenza, del divieto di prosecuzione o del verbale della Polizia Locale, né la domanda risarcitoria.
Norme richiamate
art. 77, comma 2, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto non ricorrenti i presupposti per la sospensione facoltativa o comunque prevista da tale disposizione, poiché gli atti del giudizio pendente risultano rilevanti per la decisione della controversia.
art. 77, comma 4, c.p.a.
Il TAR ha applicato la disposizione quale fondamento della sospensione del giudizio in ragione della rilevanza, ai fini della decisione amministrativa, degli accertamenti oggetto del giudizio davanti al giudice ordinario.
art. 79, comma 1, c.p.a.
La norma è richiamata nell’ordinanza nel contesto della disciplina della sospensione del processo amministrativo.
art. 80, comma 1, c.p.a.
La riassunzione del giudizio sospeso deve essere effettuata dalla parte ricorrente mediante istanza di fissazione dell’udienza entro novanta giorni dalla comunicazione del passaggio in giudicato della decisione del giudice ordinario.
Massime di principio
- Quando un giudizio amministrativo dipende dall’accertamento di fatti oggetto di un autonomo giudizio davanti al giudice ordinario, e i relativi documenti o accertamenti sono rilevanti per la decisione amministrativa, il giudice amministrativo può sospendere il processo ai sensi dell’art. 77, comma 4, c.p.a., senza definire il merito della controversia.
- La cessazione dell’attività oggetto del titolo abilitativo e la presentazione di una nuova SCIA non eliminano necessariamente l’interesse alla prosecuzione del giudizio quando il ricorrente deduca un interesse risarcitorio all’accertamento dell’illegittimità degli atti impugnati; tale interesse, tuttavia, non impedisce la sospensione del processo quando ricorra una pregiudizialità rilevante ai sensi dell’art. 77 c.p.a.
- Dopo la sospensione del giudizio, la parte ricorrente deve provvedere alla riassunzione presentando un’apposita istanza di fissazione dell’udienza entro novanta giorni dalla comunicazione del passaggio in giudicato della decisione del giudice individuato come pregiudicante, ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a.
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