Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1681/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 384/2025 del Tribunale di Rimini.

Giustizia amministrativa202600465

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 384/2025 del Tribunale di Rimini, munito di esecutorietà

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 384/2025 del Tribunale di Rimini. Il decreto era munito di esecutorietà ai sensi dell’art. 647 c.p.c., conferita il 20 novembre 2025, ed era stato notificato al Ministero dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Il Ministero, rimasto non costituito, non aveva dato esecuzione al titolo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il decreto ingiuntivo era esecutivo e che persisteva l’inadempimento dell’Amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito e al Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna di eseguire il titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, corrispondendo quanto dovuto in base al decreto, compresi gli interessi legali e le spese legali ivi liquidate, detratte le somme eventualmente già versate, nonché le spese del giudizio di ottemperanza. Per l’ulteriore inadempimento, su istanza della ricorrente, è stato nominato commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna, o un funzionario da lui delegato, con ulteriori 60 giorni per gli adempimenti sostitutivi e facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 800 oltre spese generali e oneri accessori, e alla restituzione del contributo unificato, se versato; spese distratte a favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il Collegio rileva che, nel merito, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

    Nel giudizio di ottemperanza il TAR accoglie la domanda e dispone le misure necessarie a conseguire l’esecuzione del titolo, inclusi l’ordine all’Amministrazione e la nomina preventiva del commissario ad acta.

  • art. 647 c.p.c.

    Il decreto ingiuntivo è munito di decreto di esecutorietà, ai sensi dell’articolo 647 c.p.c., emanato dal giudice civile in data 20/11/2025.

    L’esecutorietà del decreto ingiuntivo, attestata ai sensi dell’art. 647 c.p.c., costituisce il presupposto per ottenere l’esecuzione del titolo in sede di ottemperanza.

Massime di principio

  • La persistente inottemperanza dell’Amministrazione a un decreto ingiuntivo munito di esecutorietà consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del titolo, comprensiva delle somme accessorie liquidate e non ancora corrisposte.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di intervenire in via sostitutiva, su istanza della parte, in caso di ulteriore inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.