Sentenza n. 2865/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, sezione lavoro, n. 4746/2025, recante condanna al pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Palermo, sezione lavoro, n. 4746/2025, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero al pagamento dell’indennità sostitutiva per 18,5 giorni di ferie maturati e non goduti nell’anno scolastico 2020/2021, 22,5 giorni nell’anno scolastico 2022/2023 e 24,5 giorni nell’anno scolastico 2023/2024, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo. Ha dedotto l’inadempimento del Ministero nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine previsto per il pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo via PEC al Ministero. Ha ordinato all’Amministrazione di pagare integralmente le somme riconosciute dal titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. In caso di ulteriore inadempimento, su sollecitazione della parte, il Direttore generale della DGOSV, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente della stessa Direzione, dovrà provvedere quale commissario ad acta entro ulteriori sessanta giorni; l’incarico è senza compenso, trattandosi di attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 552,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza di cui è chiesta l’esecuzione, che risulta da apposita attestazione, agli atti del presente giudizio, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, co. 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo a mezzo pec al Ministero, di cui è stata fornita prova.
L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato e risulta provato l’inutile decorso del termine previsto per il pagamento, decorrente dalla notificazione del titolo all’Amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza di cui è chiesta l’esecuzione, che risulta da apposita attestazione, agli atti del presente giudizio, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, co. 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo a mezzo pec al Ministero, di cui è stata fornita prova.
Il termine per l’adempimento delle condanne pecuniarie dell’Amministrazione decorre dalla notificazione del titolo; il suo inutile decorso, insieme al passaggio in giudicato della sentenza, integra i presupposti per l’ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
infatti, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, comma 8 della legge 24 marzo 2001, n. 89, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro”
La disciplina sul commissario ad acta prevista per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001 può applicarsi per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, consentendo la nomina di un dirigente dell’Amministrazione senza compenso.
Massime di principio
- L’ottemperanza a una condanna pecuniaria presuppone la prova del passaggio in giudicato del titolo e dell’inutile decorso del termine per il pagamento, decorrente dalla notificazione del titolo all’Amministrazione.
- Per l’esecuzione di una condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e, in caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta appartenente all’Amministrazione inadempiente.
- La previsione secondo cui l’attività commissariale è senza compenso, dettata per specifici giudizi di ottemperanza, può essere applicata per analogia anche all’esecuzione di altre condanne pecuniarie, quando il commissario nominato è un dirigente della stessa Amministrazione e l’incarico rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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