Sentenza del 19/01/2018 n. 1339 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’impugnazione del silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate sull’istanza di rimborso dell’imposta di registro pagata per la registrazione di un decreto ingiuntivo. Z. aveva ottenuto il decreto nei confronti della debitrice principale per recuperare le somme versate all’Amministrazione finanziaria in seguito all’escussione di polizze fideiussorie prestate a garanzia di rimborsi IVA. La contribuente sosteneva che il decreto dovesse scontare l’imposta di registro in misura fissa, in applicazione del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, poiché collegato a un rapporto di garanzia soggetto a IVA. L’Agenzia delle Entrate sosteneva invece che il decreto ingiuntivo riguardasse la restituzione di somme pagate dal garante e non il corrispettivo di una prestazione soggetta a IVA, dovendo quindi essere applicata l’imposta proporzionale prevista per le condanne al pagamento di somme.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR della Lombardia e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della contribuente. Ha stabilito che il decreto ingiuntivo ottenuto dal garante per recuperare dal debitore principale quanto versato al creditore non riguarda il corrispettivo della prestazione di garanzia, ma l’esercizio dei diritti spettanti al creditore dopo il pagamento. Pertanto, la somma recuperata non costituisce una prestazione soggetta a IVA e non opera l’alternatività IVA-registro. Il decreto è soggetto all’imposta di registro proporzionale del 3%. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis
Disciplina le garanzie richieste per la restituzione anticipata di eccedenze IVA; la polizza prestata in tale contesto costituisce un contratto autonomo di garanzia.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 8, comma 1, lett. b), Tariffa, Parte Prima
Condanna al pagamento di somme o valori o altre prestazioni, o alla consegna di beni di qualsiasi natura
Gli atti giudiziari civili, inclusi i decreti ingiuntivi, che condannano al pagamento di somme sono soggetti all’imposta di registro proporzionale, ordinariamente nella misura del 3%.
D.P.R. n. 131 del 1986, nota II all’art. 8 della Tariffa, Parte Prima
Non sono soggetti all’imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 40 del testo unico
L’esclusione dall’imposta proporzionale opera soltanto quando il provvedimento giudiziario riguarda effettivamente corrispettivi o prestazioni soggetti a IVA.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40
Stabilisce il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, impedendo l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale agli atti relativi a operazioni soggette, anche teoricamente, a IVA.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37
Prevede l’assoggettamento degli atti dell’autorità giudiziaria, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, all’imposta di registro.
Codice civile, artt. 1203, n. 3, e 1949
Riconoscono, in determinate condizioni, la surrogazione del garante che ha effettuato il pagamento nei diritti del creditore verso il debitore principale.
Codice civile, artt. 1292 e seguenti
Regolano la solidarietà delle obbligazioni, richiamata per descrivere la posizione del garante rispetto al debitore principale e al creditore.
Massime di principio
- Quando un garante paga il creditore e successivamente ottiene un decreto ingiuntivo contro il debitore principale per recuperare quanto versato, il decreto riguarda una restituzione o surrogazione nel credito e non il corrispettivo della prestazione di garanzia.
- Il fatto che l’obbligazione principale sia collegata a un’operazione soggetta a IVA non rende automaticamente soggetta a IVA anche la somma recuperata dal garante nei confronti del debitore.
- Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro consente l’imposta di registro in misura fissa soltanto se il provvedimento giudiziario dispone il pagamento di un corrispettivo o di una prestazione effettivamente soggetta a IVA.
- I decreti ingiuntivi che condannano al pagamento di somme restituite dal garante sono normalmente soggetti all’imposta di registro proporzionale del 3%, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b), della Tariffa, Parte Prima, del D.P.R. n. 131 del 1986.
- Nell’analisi fiscale occorre distinguere il rapporto tra creditore e debitore principale, il rapporto tra creditore e garante e il rapporto tra garante e debitore: l’unitarietà economica dell’operazione non implica identità tributaria delle diverse obbligazioni.
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