Sentenza del 24/12/2020 n. 29508 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la richiesta di rimborso di Euro 78.369,63 (pari al 90% di tributi versati a titolo di ILOR e IVA) basata sull'art. 9, comma 17, della L. n. 289/2002 che prevedeva, per i soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990, la definizione automatica della posizione fiscale mediante il pagamento del 10% del dovuto per chi non aveva pagato e il rimborso del 90% per chi aveva già pagato. L'Ufficio aveva respinto l'istanza; il contribuente aveva ottenuto accoglimento in appello. L'Amministrazione ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi (difetti di motivazione e violazioni normative), sostenendo in particolare che il regime non potesse operare in favore di imprese per ragioni di incompatibilita con il diritto dell'Unione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo: la disciplina agevolativa contenuta nella L. n. 289/2002, art. 9, comma 17, è stata valutata dalla Commissione europea come aiuto di Stato incompatibile (decisione C(2015)5549) e, per effetto della L. n. 190/2014, non è applicabile in favore di imprese in materia di IVA salvo che il beneficio sia compatibile con il diritto UE (ad esempio in base al regolamento de minimis o a specifici regimi di compensazione per calamità). La Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR per la Sicilia - sezione staccata di Catania, in diversa composizione, affinché accerti la compatibilità del rimborso con la disciplina de minimis o altri regimi compatibili e regoli le spese.
Norme richiamate
L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17
Introduceva una definizione agevolativa per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 con due modalità simmetriche (pagamento del 10% per chi non aveva pagato; rimborso del 90% per chi aveva già pagato). Inizialmente ritenuta ius superveniens favorevole al contribuente, ma la sua applicazione nei confronti di imprese e in materia di IVA è stata messa in discussione per motivi di aiuto di Stato.
L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665
Disciplina le conseguenze della pronuncia comunitaria; contribuisce a escludere l'applicabilità della norma agevolativa nei confronti delle imprese in materia di IVA, in linea con la decisione della Commissione europea.
Decisione Commissione UE C(2015)5549 del 14/08/2015
Ha ritenuto la disposizione nazionale in questione incompatibile con l'art. 108, par. 3, TFUE perché configurante un aiuto di Stato non autorizzato; tale decisione ha effetto sull'applicabilità della misura agli operatori economici.
Reg. CE n. 994 del 1998 del Consiglio
Richiamato come possibile quadro normativo applicabile a determinati aiuti di Stato orizzontali o a regimi autorizzabili per compensazioni; la compatibilità del singolo beneficio può essere valutata alla luce di tale regolamentazione.
Regime de minimis (regolamenti UE sul de minimis)
Possibile deroga che consente la compatibilità di aiuti individuali entro soglie ridotte; la Corte rinvia al giudice di merito l'accertamento se il rimborso rientri nei limiti de minimis e sia quindi compatibile.
Art. 108, par. 3, Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
Norma di riferimento per la valutazione della compatibilità degli aiuti di Stato; la Commissione ha rilevato violazione di tale disposizione nel caso in esame.
Riferimenti processuali e civili vari (L. n. 212/2000, D.Lgs. n. 472/1997, art. 2033 c.c., D.Lgs. n. 546/1992 ecc.)
Citate nei motivi di cassazione attinenti a profili di diritto tributario e di motivazione della sentenza; la Corte ha però ritenuto assorbiti i primi due motivi e ha deciso per la questione di incompatibilità comunitaria.
Massime di principio
- Verificare se il beneficiario rientra nella definizione comunitaria di impresa: se sì, la misura nazionale potrebbe costituire aiuto di Stato e quindi essere incompatibile salvo autorizzazione o deroga.
- Accertare se l'agevolazione è stata concessa in conformità ai regolamenti UE applicabili (in particolare de minimis) o nell'ambito di un regime di compensazione per calamità naturale debitamente approvato; in mancanza, il rimborso può essere escluso.
- In materia di IVA l'applicabilità di norme nazionali di condono o rimborso va valutata con particolare attenzione alla compatibilità con il diritto UE, dato il rischio di configurare un aiuto selettivo.
- L'onere della prova circa la compatibilità con regimi de minimis o compensativi grava sul beneficiario: è sua responsabilità documentare che l'aiuto rientra nei limiti e nelle condizioni previste.
- Se sussistono dubbi di compatibilità comunitaria, la controversia può essere rimessa al giudice di merito perché verifichi caso per caso la sussistenza di eccezioni ammesse dal diritto UE; la Cassazione può cassare e rinviare per tale accertamento.
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