Sentenza del 25/02/2019 n. 319 - Comm. Trib. Prov. Torino
Accise - Accisa sul gasolio per l'autotrasporto - Esenzioni e agevolazioni - Procedimento - Silenzio-assenso - Annullamento - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza afferma che, una volta formatosi il silenzio-assenso e riconosciuto il diritto al rimborso, l'Ufficio può annullare l'atto di assenso illegittimamente formatosi soltanto con un provvedimento motivato e solo quando l'illegittimità dipenda da vizi riferibili alla dichiarazione resa dalla parte. Non è quindi ammesso un annullamento indiscriminato per ragioni diverse da quelle concernenti la dichiarazione del beneficiario.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il procedimento per ottenere l'agevolazione sull'accisa relativa al gasolio utilizzato per l'autotrasporto, disciplinato dal D.P.R. n. 277/2000. In particolare, il credito derivante dalla riduzione dell'accisa può essere utilizzato in compensazione oppure richiesto a rimborso. Nel caso di rimborso, il mancato provvedimento espresso dell'Amministrazione determina una fattispecie di silenzio-assenso, con riconoscimento del diritto anche per facta concludentia. La questione centrale concerne i limiti del potere dell'Ufficio di annullare successivamente tale assenso.
Norme richiamate
D.P.R. n. 277/2000, art. 1
Il credito derivante dalla riduzione delle accise per i trasporti di persone può essere utilizzato dal beneficiario in compensazione ovvero riconosciuto al medesimo mediante rimborso.
La norma disciplina le modalità di fruizione del beneficio fiscale e consente, in alternativa alla compensazione, il riconoscimento del credito mediante rimborso. In tale ipotesi, il silenzio dell'Amministrazione può assumere valore di assenso e comportare il riconoscimento del diritto per facta concludentia.
Massime di principio
- Quando una disciplina speciale prevede il silenzio-assenso, il decorso del termine senza un provvedimento espresso può determinare il riconoscimento del beneficio richiesto.
- Il riconoscimento del diritto può risultare anche da comportamenti concludenti dell'Amministrazione, non necessariamente da un provvedimento formale espresso.
- L'Amministrazione non può annullare liberamente un beneficio formatosi per silenzio-assenso: deve adottare un provvedimento motivato e rispettare i limiti previsti dalla disciplina applicabile.
- Se l'illegittimità deriva da errori, falsità o irregolarità nella dichiarazione del richiedente, l'Ufficio può procedere all'annullamento dell'assenso; in assenza di tali vizi, l'annullamento risulta soggetto a limiti più stringenti.
- In situazioni analoghe occorre verificare il termine previsto dalla normativa speciale, la corretta presentazione della dichiarazione e l'eventuale esistenza di un provvedimento motivato di annullamento.
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