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Sentenza

Sentenza del 09/11/2017 n. 951 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Accertamento - Scudo fiscale D.L. 350/2001

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento sintetico relativi agli anni d'imposta 2007 e 2008, con i quali l'Agenzia aveva rideterminato il reddito sulla base dell'acquisto di un appartamento, di un terreno e della disponibilità di un'autovettura. Ha invocato sia la violazione del termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, sia gli effetti preclusivi dello scudo fiscale, sostenendo di avere rimpatriato e regolarizzato, il 29 dicembre 2009, attività finanziarie estere per euro 481.460,00. L'Agenzia ha contestato l'applicabilità del contraddittorio preventivo agli accertamenti sintetici e ha negato l'efficacia dello scudo fiscale, in assenza di un collegamento dimostrato tra le somme rimpatriate e gli imponibili accertati.

La decisione

La Corte di cassazione aveva escluso l'obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per gli accertamenti sintetici disciplinati dall'art. 38 del DPR n. 600/1973, nella versione applicabile agli anni controversi. In sede di rinvio, la Commissione Tributaria Regionale ha quindi esaminato l'effetto preclusivo dello scudo fiscale e ha stabilito che esso opera solo per gli imponibili quantitativamente riconducibili alle attività effettivamente detenute all'estero e poi rimpatriate. Nel caso concreto, le spese utilizzate per l'accertamento erano state sostenute nel 2007 e nel 2008, mentre il rimpatrio era avvenuto soltanto il 29 dicembre 2009; il contribuente non ha fornito prova di un possibile raccordo tra tali spese, il maggior reddito accertato e i capitali scudati. Gli avvisi sono stati pertanto ritenuti legittimi, il ricorso è stato respinto e il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio, oltre all'ulteriore importo previsto per il contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 13-bis del D.L. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009

    Scudo fiscale per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero al 31 dicembre 2008.

    La norma consente la regolarizzazione o il rimpatrio delle attività estere mediante il pagamento di un'imposta straordinaria e attribuisce i relativi effetti premiali nei limiti delle attività effettivamente emerse.

  • Art. 14 del D.L. n. 350/2001

    Preclusione di ogni accertamento tributario e contributivo relativamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle attività rimpatriate.

    L'effetto preclusivo dello scudo fiscale non è assoluto: opera soltanto per gli imponibili effettivamente riconducibili, anche sotto il profilo quantitativo, alle attività estere dichiarate e rimpatriate, purché siano rispettati i presupposti di legge.

  • Art. 14, comma 7, del D.L. n. 350/2001

    La preclusione non opera se, prima della presentazione della dichiarazione riservata, erano già stati constatati illeciti o erano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento.

    L'anticipazione dell'attività istruttoria dell'Amministrazione può impedire al contribuente di invocare validamente lo scudo fiscale.

  • Art. 38 del DPR n. 600/1973, nella versione applicabile ratione temporis

    Accertamento sintetico del reddito.

    Per gli accertamenti sintetici relativi agli anni in esame non sussisteva un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo fondato sull'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, in assenza di accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente.

  • Art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000

    Termine dilatorio di sessanta giorni per le osservazioni del contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica.

    La garanzia del termine di sessanta giorni è collegata alle attività di accesso, ispezione o verifica presso i locali del contribuente e non si applica automaticamente a ogni procedimento di accertamento sintetico.

  • Art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002

    Pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.

    In caso di rigetto dell'impugnazione, il contribuente è stato dichiarato tenuto al versamento dell'ulteriore contributo previsto dalla normativa processuale.

Massime di principio

  • Lo scudo fiscale non rende automaticamente intangibile ogni accertamento relativo agli anni precedenti: protegge soltanto gli imponibili che siano effettivamente e quantitativamente riconducibili alle attività estere regolarizzate.
  • Quando l'accertamento sintetico si basa su spese o investimenti già sostenuti prima del rimpatrio delle somme, il contribuente deve dimostrare in modo concreto il collegamento tra tali esborsi e i capitali successivamente scudati; in mancanza, l'effetto preclusivo può essere negato.
  • Le circolari dell'Agenzia delle Entrate hanno valore interpretativo e amministrativo, ma non possono introdurre condizioni o decadenze ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge.
  • L'obbligo del contraddittorio preventivo di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente non è generalizzato e, per la disciplina applicabile al caso, richiede normalmente un'attività di accesso, ispezione o verifica presso i locali del contribuente.
  • Per opporre uno scudo fiscale è essenziale verificare la data della dichiarazione riservata, l'effettiva detenzione estera delle attività, il pagamento dell'imposta straordinaria, l'assenza di precedenti attività istruttorie preclusive e la corrispondenza tra capitale rimpatriato e imponibile contestato.

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