Corte di giustizia, Sentenza C-555/17
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 20 settembre 2018. — 2M-Locatel A/S contro Skatteministeriet. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CEE) n. 2658/87 – Unione doganale e tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Sottovoci 8528 71 13 e 8528 71 90 – Apparecchio in grado di captare, decodificare ed elaborare segnali televisivi trasmessi in diretta mediante tecnologia Internet. — Causa C-555/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito i criteri di classificazione doganale dei set-top box IPTV nell'ambito della NC. Ha stabilito che, se tali apparecchi non incorporano un "videotuner"/"sintonizzatore video", devono essere classificati nella sottovoce residuale 85287190 e quindi soggetti ai dazi previsti. L'interpretazione non può essere ampliata in ragione dell'ITA o del GATT oltre il testo della nomenclatura applicabile al momento delle importazioni.
Classificazione doganale dei set-top box IPTV privi di sintonizzatore video nella NC, sottovoci 85287113 e 85287190
La questione giuridica
Se la nomenclatura combinata debba essere interpretata nel senso che un apparecchio capace di captare, decodificare ed elaborare segnali televisivi trasmessi in diretta tramite Internet, ma non via etere, cavo o satellite, rientri nella sottovoce 85287113, nella sottovoce 85287190 o in una terza sottovoce; in particolare, se esso integri un "videotuner"/"sintonizzatore video" ai fini della distinzione tra le due sottovoci.
Principio di diritto
La NC va interpretata nel senso che i set-top box IPTV che captano, decodificano ed elaborano segnali televisivi via Internet devono essere classificati nella sottovoce 85287190 se sono privi di un videotuner/sintonizzatore video; per rientrare nella sottovoce 85287113, l'apparecchio deve incorporare un sintonizzatore video idoneo a selezionare canali o frequenze portanti e a convertire segnali televisivi ad alta frequenza in segnali utilizzabili da monitor o apparecchi di registrazione/riproduzione video. L'eventuale obbligo internazionale di esenzione da dazi per i set-top box con funzione di comunicazione non consente di derogare al tenore letterale della NC vigente all'epoca dei fatti.
Norme richiamate
- Regolamento (CEE) n. 2658/87
- Regolamento (CE) n. 1549/2006
- Articolo 267 TFUE
- Decisione 94/800/CE
- Decisione 97/359/CE
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 620/2011
- GATT del 1994
- Accordo sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione (ITA)
Classificazione doganale dei set-top box IPTV privi di sintonizzatore video nella NC, sottovoci 85287113 e 85287190
La pronuncia è resa in sede di rinvio pregiudiziale dall'Østre Landsret, nell'ambito di una controversia tra 2M-Locatel A/S e il Ministero danese delle imposte e delle accise sulla corretta classificazione tariffaria di set-top box IPTV importati dalla Cina.
Fatti e procedimento principale
2M-Locatel aveva importato, tra il 2007 e il 2010, apparecchi in grado di captare, decodificare ed elaborare segnali televisivi trasmessi in diretta via Internet. In dogana aveva dichiarato la merce nella sottovoce 85287113 della NC, sostenendo l'esenzione da dazi; l'amministrazione danese aveva invece ritenuto applicabile la sottovoce 85287190, con recupero a posteriori di dazi al 14%.
La controversia interna era nata da decisioni contrastanti: la Landsskatteretten aveva accolto la tesi dell'importatrice, mentre il tribunale di primo grado aveva dato ragione al Ministero. Il giudice d'appello ha quindi chiesto alla Corte di chiarire se i prodotti in questione rientrino nella sottovoce 85287113, nella 85287190 o in un'altra sottovoce.
Normativa rilevante
La Corte richiama il regolamento (CEE) n. 2658/87, come modificato dal regolamento (CE) n. 1549/2006, e in particolare le regole generali di interpretazione della NC, specie le regole 1 e 6. Sono inoltre menzionati il GATT del 1994 e l'ITA, approvati dall'Unione con le decisioni 94/800/CE e 97/359/CE, nonché il regolamento di esecuzione (UE) n. 620/2011, che ha recepito successivamente alcune conclusioni dell'OMC ma senza efficacia retroattiva.
Struttura della voce 8528 e delle sottovoci rilevanti
La Corte osserva che la sottovoce 852871 riguarda apparecchi riceventi per la televisione non concepiti per incorporare un dispositivo di visualizzazione o uno schermo video. All'interno di tale sottovoce, la distinzione decisiva è tra i "videotuner" delle sottovoci 85287111, 85287113 e 85287119 e la sottovoce residuale 85287190, riservata agli apparecchi privi di videotuner.
Le note esplicative della NC, pur non vincolanti, sono utilizzate dalla Corte per precisare che il videotuner è un apparecchio dotato di circuiti di selezione dei canali/frequenze portanti e di demodulazione, in grado di convertire segnali televisivi ad alta frequenza in segnali utilizzabili da monitor o apparecchi di registrazione/riproduzione video.
Ragionamento della Corte
In assenza di una definizione autonoma nella NC, la Corte applica il criterio consolidato dell'interpretazione secondo il significato abituale dei termini, tenendo conto del contesto e della finalità della normativa. Richiamando la propria giurisprudenza, ribadisce che la classificazione tariffaria dipende dalle caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto.
Sulla base del testo della NC e delle note esplicative, la Corte conclude che per rientrare nelle sottovoci da 85287111 a 85287119 è necessario che l'apparecchio incorpori un vero videotuner/sintonizzatore video. Poiché i set-top box IPTV del procedimento principale ricevono segnali digitali via Internet e la controversia verte proprio sull'assenza o meno di tale componente, spetta al giudice nazionale verificare in concreto se essi dispongano delle caratteristiche richieste.
Rapporto con il GATT e con l'ITA
La Corte riconosce il principio di interpretazione conforme del diritto derivato dell'Unione rispetto agli accordi internazionali conclusi dall'Unione, ma precisa che tale interpretazione non può contraddire il tenore letterale della NC. Pertanto, l'ITA non consente di classificare nella sottovoce 85287113 anche apparecchi privi di videotuner se ciò confligge con il testo della nomenclatura allora vigente.
La Corte aggiunge che la validità del regolamento n. 1549/2006 non può essere rimessa in discussione per il solo fatto che esso colloca nella sottovoce 85287190 i set-top box con funzione di comunicazione privi di sintonizzatore video, anche alla luce delle successive relazioni OMC, poiché il termine ragionevole per l'attuazione è scaduto solo nel 2011 e il regolamento di recepimento non ha effetto retroattivo.
Decisione
La Corte dichiara che i set-top box IPTV in grado di captare, decodificare ed elaborare segnali televisivi trasmessi in diretta mediante tecnologia Internet devono essere classificati nella sottovoce 85287190 della NC, purché siano privi di un videotuner/sintonizzatore video. La verifica concreta di tale assenza spetta al giudice del rinvio.
Principio affermato
Ai fini della NC, un set-top box IPTV non entra nella sottovoce 85287113 solo perché capta e decodifica televisione via Internet: occorre anche un sintonizzatore video nel senso tecnico della nomenclatura. In difetto, la classificazione corretta è la sottovoce residuale 85287190, con applicazione dei dazi previsti dalla tariffa vigente all'epoca dell'importazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 20 set 2018Corte di giustizia, Sentenza C-51/17
- Sentenza · 20 set 2018Corte di giustizia, Sentenza C-114/17
- Sentenza · 20 set 2018Corte di giustizia, Sentenza C-214/17
- Sentenza · 20 set 2018Corte di giustizia, Sentenza C-343/17
- Sentenza · 20 set 2018Corte di giustizia, Sentenza C-373/17
- Sentenza · 20 set 2018Corte di giustizia, Sentenza C-448/17
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →