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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8644/2023 del 27/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 01/04/2022 del Tribunale di Roma che aveva confermato il rigetto, operato dalla Corte di appello, della richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con misura meno afflittiva in relazione al reato di rapina aggravata. Il ricorrente deduceva carenza di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per non aver valutato adeguatamente come fatto nuovo la sopravvenuta esclusione della recidiva operata dalla sentenza di cognizione, esclusione che aveva ridotto la pena e poteva incidere sulla proporzionalità della misura cautelare e sulle esigenze cautelari, giustificando una misura meno afflittiva (es. arresti domiciliari con braccialetto elettronico). Il ricorrente censurava inoltre un appiattimento del Tribunale alle argomentazioni del riesame senza valutare la novità intervenuta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che l'esclusione della recidiva, decisa dalla Corte di appello in sede di cognizione, è un elemento sopravvenuto rispetto ai precedenti giudizi cautelari e pertanto idoneo a superare la preclusione del cosiddetto giudicato cautelare. Il Tribunale aveva errato nel ritenere che tale esclusione non modificasse il quadro cautelare. Per violazione di legge e difetto di adeguata valutazione la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Roma per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 310 c.p.p.. Ha inoltre disposto la trasmissione della copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi delle disposizioni attuative, precisando che la pronuncia non comporta automatica rimessione in libertà.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)

    art. 606, comma 1, lettera e) c.p.p.

    Richiesta di motivazione: la Corte ha rilevato carenza di motivazione del Tribunale nel valutare l'incidenza del fatto nuovo (esclusione della recidiva) sulle esigenze cautelari; la mancata adeguata valutazione integra vizio rilevabile ai sensi di questa norma

  • art. 310 c.p.p.

    Norma invocata per il rinvio al giudice competente per nuovo giudizio dopo annullamento della decisione impugnata

  • art. 94 disp. att. cod. proc. pen. (commi citati)

    art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. (e richiamo a comma 1-ten nella sentenza)

    Prevede gli adempimenti di comunicazione al Direttore dell'Istituto penitenziario quando la sentenza non comporta automatica rimessione in libertà; obbligo di trasmissione della copia del provvedimento

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U., sentenze Buffa e Romagnoli; altre pronunce citate)

    Sez. U. Sentenza n. 11 del 08/07/1994 Buffa; Sez. 5, n. 1241 del 02/10/2014 Femia; altre citate

    Principio secondo cui il cosiddetto giudicato cautelare ha portata limitata: la preclusione opera solo rispetto allo stato degli atti e alle questioni già dedotte (anche implicitamente); può essere superata da elementi di fatto nuovi che alterino il quadro precedentemente definito

Massime di principio

  • L'esclusione sopravvenuta di una recidiva da una sentenza di merito può costituire un fatto nuovo idoneo a rimettere in discussione la misura cautelare adottata precedentemente
  • Il cosiddetto giudicato cautelare preclude solo le questioni già dedotte nello stato degli atti; non impedisce la valutazione di elementi nuovi non sottoposti in precedenza
  • Il giudice della cautela deve motivare specificamente l'incidenza di fatti nuovi sulla proporzionalità della misura cautelare; la carenza di tale motivazione integra vizio sancito dall'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
  • La rilevanza della recidiva riguarda la valutazione della pericolosità del reo e quindi la necessità e il grado della misura cautelare: la sua esclusione può giustificare misure meno afflittive come gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico
  • In caso di annullamento della decisione cautelare da parte della Cassazione, il giudice viene rimandato al tribunale competente per un nuovo esame ai sensi dell'art. 310 c.p.p.; la trasmissione agli uffici penitenziari non determina automaticamente la liberazione
  • Nel proporre istanze cautelari successive è utile indicare esplicitamente quali siano i fatti nuovi sopravvenuti e spiegare il loro effetto concreto sulla proporzionalità e sulle esigenze cautelari

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