Cassazione Penale, Sentenza n. 15129/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere; deduce due motivi principali: 1) violazione dell'obbligo di trasmissione degli atti relativi alla data di iscrizione nel registro degli indagati (art. 335 c.p.p.) e conseguente perdita di efficacia della misura ai sensi degli artt. 309, commi 5 e 10 c.p.p., con richiamo al superamento dei termini biennali d'indagine (art. 407 c.p.p.) e alla nuova disciplina sulla retrodatazione (art. 335-quater c.p.p.); 2) illegittimità dell'ordinanza perché non è stata riconosciuta la retrodatazione ex art. 297, co. 3, c.p.p. ("contestazioni a catena"), sostenendo che gli elementi posti a fondamento della seconda ordinanza erano già conoscibili al tempo della prima ordinanza cautelare (quindi la durata complessiva della custodia sarebbe eccedente i termini di legge).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi generici e manifestamente infondati. Sul primo motivo la Corte ha condiviso che, dalla documentazione acquisita in TIAP, l'iscrizione relativa ad Abbatiello risulta datata 12/12/2024 e non è emerso un provvedimento antecedente: pertanto non sussisteva la declaratoria di inefficacia ai sensi dell'art. 309 c.p.p. Inoltre il Tribunale aveva valutato, anche ex officio, la tempestività dell'iscrizione alla luce della norma transitoria (art. 88-bis d.lgs. 150/2022) e della giurisprudenza: per procedimenti già pendenti per i reati di cui all'art. 407, co. 2, c.p.p. la tardiva annotazione non determina automaticamente l'inutilizzabilità degli atti precedenti. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che non fosse dimostrata la "desumibilità dagli atti" dei medesimi elementi probatori al momento di emissione della prima ordinanza (24/4/2023): l'informativa conclusiva decisiva è stata depositata il 7/9/2023, successivamente alla prima ordinanza, e mancavano elementi specifici e univoci per ritenere operativa la retrodatazione. Per questi motivi il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
Norma sostanziale contestata (associazione di tipo mafioso); usata per definire il tipo di reato a fondamento della misura cautelare. La corte non entra nel merito della qualificazione sostanziale ma lo indica come capo di imputazione rilevante ai fini cautelari.
art. 629 c.p.
Delitto di estorsione (e aggravanti): citato tra i reati contestati; rilevante per il quadro complessivo degli addebiti posti a fondamento della custodia.
art. 309, commi 5 e 10 c.p.p.
Regolano la perdita di efficacia della misura cautelare per omissione nella trasmissione degli atti relativi all'iscrizione nel registro degli indagati. Il ricorrente invocava inefficacia della misura per omissione; la Corte ha ritenuto che non risultasse nella documentazione un'iscrizione anteriore a quella del 12/12/2024 e, comunque, ha richiamato la giurisprudenza sul potere valutativo del P.M. in materia, escludendo l'automatica inutilizzabilità degli atti nel caso concreto.
art. 335 c.p.p.
Regola l'iscrizione della notizia di reato e l'indicazione del nome dell'indagato nel registro delle notizie di reato. La Corte ha ritenuto che l'iscrizione riferibile al ricorrente fosse quella del 12/12/2024 e che non fosse provata un'iscrizione antecedente; inoltre ha ribadito che la valutazione della tempestività dell'iscrizione è in larga parte rimessa al P.M., sindacabile in via giudiziale solo in casi specifici.
art. 335-quater c.p.p.
Norma introdotta dalla riforma (d.lgs. 150/2022) sulla retrodatazione dell'iscrizione per evitare iscrizioni ritardate. La difesa richiamava la nuova disciplina; la Corte ha comunque fatto riferimento alla normativa transitoria (art. 88-bis d.lgs. 150/2022) e alla giurisprudenza che limita l'applicabilità del nuovo meccanismo ai procedimenti non già pendenti per i delitti di cui all'art. 407, co. 2, c.p.p.
art. 88-bis d.lgs. 150/2022
Norma transitoria della Riforma Cartabia applicata dal Tribunale: per procedimenti già pendenti relativi ai delitti indicati nell'art. 407, comma 2, c.p.p. l'iscrizione tardiva non comporta automaticamente l'inutilizzabilità degli atti compiuti prima dell'iscrizione; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione di tale criterio nel caso concreto.
art. 407 c.p.p.
Stabilisce i termini per le indagini (tra cui il termine biennale richiamato dalla difesa). La difesa sosteneva che, per effetto di una iscrizione tardiva, le indagini erano protratte oltre i termini e quindi gli atti successivi dovevano ritenersi inutilizzabili; la Corte ha ritenuto che non fosse dimostrato che il termine fosse stato superato in modo da determinare l'inefficacia della misura, anche considerando la disciplina transitoria e la giurisprudenza consolidata.
art. 297, comma 3, c.p.p.
Disciplina la "retrodatazione" per le contestazioni a catena quando gli elementi della seconda ordinanza siano già desumibili dagli atti del primo procedimento. La Corte ha richiamato l'interpretazione giurisprudenziale secondo cui è necessaria la 'desumibilità dagli atti' (elementi probatori già presenti e valutabili nel procedimento anteriore) e ha ritenuto che tale condizione non fosse soddisfatta nel caso concreto.
art. 303, co. 1, c.p.p.
Richiamato dalla difesa in relazione al superamento del termine di fase di un anno: la Corte non ha ritenuto provato che la durata complessiva della custodia fosse eccedente per effetto della retrodatazione invocata.
art. 616 c.p.p.
Norma che prevede la condanna alle spese per ricorso inammissibile: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Adempimenti di comunicazione alla Cancelleria previsti dalla sentenza (richiesti alla fine del provvedimento).
Massime di principio
- La tardiva iscrizione nel registro delle notizie di reato non determina automaticamente l'inutilizzabilità degli atti d'indagine: per i procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore della Riforma Cartabia può trovare applicazione la disciplina transitoria e la giurisprudenza che limita l'effetto sanzionatorio della tardiva annotazione.
- La declaratoria di inefficacia della misura cautelare per omissione degli atti di iscrizione richiede prova documentale certa di un'iscrizione anteriore; non basta un'interpretazione inferenziale del contenuto di un provvedimento indicato come "iscrizione e aggiornamento".
- La retrodatazione ex art. 297, comma 3, c.p.p. opera solo quando gli elementi posti a base della seconda ordinanza siano "desumibili dagli atti" del procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza: ciò significa che il complesso probatorio, già in quel momento, doveva essere corrispondente o non inferiore qualitativamente e quantitativamente a quello che giustifica la seconda misura.
- Il sindacato giudiziale sulla tempestività dell'iscrizione e sulla valutazione della consistenza degli indizi è limitato: la discrezionalità sulla tempestività dell'iscrizione è primariamente devoluta al pubblico ministero, sindacabile dal giudice solo in presenza di elementi specifici e non in base a mere deduzioni generiche.
- Per far valere questioni di retrodatazione o inutilizzabilità di atti, la difesa deve allegare con precisione documentale gli atti ritenuti originari e la loro correlazione temporale con gli atti successivi (informative, capi di imputazione, depositi), altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato generico e inammissibile.
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