Cassazione Penale, Sentenza n. 30220/2023 del 12/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva difetto di correlazione tra la richiesta formulata dalle parti e la decisione del G.u.p.: le parti avevano chiesto l'applicazione di un aumento di pena di 6 mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa a titolo di continuazione con riferimento alla sentenza n. 40/2022, pronunciata dal G.u.p. il 25/01/2022 (irrevocabile il 24/01/2023), relativa a Mejri. Il G.u.p., invece, nella sentenza impugnata aveva operato l'aumento sulla sentenza n. 223/2020, che era stata pronunciata nei confronti di altro imputato (Mohamed Faidi), ossia su una diversa persona fisica, creando così una discordanza tra la richiesta e la decisione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo fondato, annullando la sentenza impugnata limitatamente alla posizione di Wajdi Mejri e rinviando il giudizio al Tribunale di Trento affinché il giudice di merito valuti la richiesta nei termini effettivamente formulati dalle parti (aumento sulla sentenza n. 40/2022 relativa a Mejri). Il Procuratore Generale aveva chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla posizione di Mejri e la Corte ha accolto tale indicazione.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (procedimento di patteggiamento/applicazione della pena), norma sulla quale è stata pronunciata la sentenza impugnata.
art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
Consente il ricorso avverso le pronunce rese ai sensi dell'art. 444; è lo strumento processuale utilizzato dal ricorrente per denunciare il difetto di correlazione tra richiesta e decisione.
Massime di principio
- La pronuncia in applicazione dell'art. 444 deve rispettare esattamente la correlazione con la richiesta formulata dalle parti: qualsiasi scostamento rispetto al contenuto della richiesta può essere impugnato per difetto di correlazione.
- Quando si chiede un aumento di pena per continuazione, il riferimento deve essere alla pena precedentemente inflitta alla stessa persona; l'attribuzione dell'aumento a una sentenza relativa a un altro imputato configura un errore che giustifica l'annullamento.
- Il rimedio tipico per il difetto di correlazione è l'annullamento con rinvio: la Corte dispone che il giudice di merito pronunci nuovamente attenendosi ai termini concreti della richiesta delle parti.
- Il consenso del pubblico ministero alla richiesta non sostituisce la necessità che la decisione giudiziale rispecchi correttamente la domanda delle parti; l'errore materiale o di identità sui riferimenti alle sentenze precedenti non è sanato automaticamente dal consenso.
- In fase di stipula della richiesta e nella motivazione della sentenza è essenziale verificare con precisione numeri di sentenza, date e nominativi degli imputati per evitare errori di correlazione che possano determinare l'annullamento.
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