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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-350/23

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 19 settembre 2024. — Vorstand für den Geschäftsbereich II der Agrarmarkt Austria. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Politica agricola comune – Regimi di sostegno diretto – Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 – Domanda di aiuto per animali – Articolo 53, paragrafo 4 – Requisiti per la concessione di misure di sostegno accoppiato per bovini – Regolamento (CE) n. 1760/2000 – Articolo 7 – Registrazione di bovini – Decisione 2001/672/CE – Articolo 2, paragrafi 2 e 4 – Trasferimento di bovini al pascolo estivo in zone di montagna – Notifica tardiva – Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 – Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punti 2, 15, 16 e 18 – Articolo 30, paragrafo 4, lettera c) – Animale accertato – Riduzione del sostegno accoppiato – Articolo 15, paragrafo 1 – Articolo 34 – Sanzioni amministrative – Avviso relativo all’omissione di una registrazione. — Causa C-350/23

Giurisprudenza europea62023CJ0350

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte affronta un caso relativo al sostegno accoppiato per bovini in alpeggio nella PAC. Stabilisce che la notifica tardiva del trasferimento ai pascoli estivi non è un semplice errore formale sanabile nella banca dati, ma un’inadempienza che incide sull’ammissibilità dell’animale. Al tempo stesso, esclude l’applicazione delle sanzioni amministrative se il beneficiario ha spontaneamente comunicato la tardività prima di controlli o contestazioni dell’autorità.

Sostegno accoppiato per bovini in alpeggio: la notifica tardiva del trasferimento non vale come mera inesattezza sanabile nella banca dati, ma costituisce inadempienza che esclude l’animale dall’ammissibilità; tuttavia non si applicano sanzioni amministrative se ricorrono le condizioni di autodenuncia dell’articolo 15 del regolamento delegato n. 640/2014.

La questione giuridica

Se la notifica tardiva del trasferimento di bovini ai pascoli estivi in montagna, effettuata oltre il termine di 15 giorni previsto dalla decisione 2001/672/CE e dall’articolo 7 del regolamento n. 1760/2000, possa essere qualificata come dato inesatto nella banca dati informatizzata non rilevante ai fini dell’ammissibilità, con conseguente qualifica degli animali come "accertati"; in subordine, se tale notifica tardiva consenta comunque di evitare le sanzioni amministrative ai sensi degli articoli 15 e 34 del regolamento delegato n. 640/2014.

Principio di diritto

Nel regime di sostegno accoppiato per bovini, la notifica del trasferimento ai pascoli estivi effettuata oltre il termine stabilito non è un mero dato inesatto della banca dati ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, lettera c), del regolamento delegato n. 640/2014, perché il rispetto del termine di notifica costituisce una condizione di ammissibilità connessa agli obblighi di identificazione e registrazione previsti dal regolamento n. 1760/2000 e dalla decisione 2001/672/CE; di conseguenza gli animali interessati non sono "animali accertati" e il sostegno può essere negato. Tuttavia, se il beneficiario ha comunicato per iscritto l’inesattezza prima di essere informato di un controllo in loco o di inadempienze già rilevate, le sanzioni amministrative dell’articolo 31 non si applicano in forza degli articoli 15 e 34 del medesimo regolamento.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1760/2000
  • Decisione 2001/672/CE
  • Regolamento (UE) n. 1306/2013
  • Regolamento (UE) n. 1307/2013
  • Regolamento delegato (UE) n. 639/2014
  • Regolamento delegato (UE) n. 640/2014
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014
  • Regolamento delegato (UE) 2016/1393
  • Regolamento delegato (UE) 2017/723

Sostegno accoppiato per bovini e notifica tardiva del trasferimento ai pascoli estivi

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgerichtshof austriaco in materia di pagamenti diretti della PAC e, in particolare, di sostegno accoppiato per bovini condotti in alpeggio. La controversia oppone l’AMA all’agricoltore T F e verte sul rifiuto del sostegno per dodici bovini, nonché sulla sanzione amministrativa irrogata per la tardiva notifica del loro trasferimento ai pascoli estivi in montagna.

Fatti del procedimento principale

Nel 2020 T F aveva presentato una domanda unica di aiuti, comprensiva del sostegno accoppiato per bovini. Dodici bovini erano stati trasferiti al pascolo il 9 maggio 2020, ma la relativa notifica all’AMA era stata effettuata solo il 15 giugno 2020, dunque oltre il termine di 15 giorni previsto dalla normativa austriaca di attuazione, collegata all’articolo 7 del regolamento n. 1760/2000 e all’articolo 2 della decisione 2001/672/CE. L’AMA aveva quindi negato il sostegno accoppiato per tali capi e applicato una sanzione supplementare ai sensi del regolamento delegato n. 640/2014.

Quadro normativo rilevante

La Corte ricostruisce l’intreccio tra:

  • l’articolo 7 del regolamento n. 1760/2000, che impone la registrazione dei movimenti dei bovini entro il termine fissato dallo Stato membro;
  • l’articolo 2 della decisione 2001/672/CE, che per i pascoli estivi in zona di montagna prevede la comunicazione delle informazioni entro 15 giorni dall’arrivo degli animali;
  • l’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato n. 639/2014, che subordina il sostegno accoppiato ai bovini al rispetto degli obblighi di identificazione e registrazione;
  • gli articoli 2, 30, 31, 34 e 15 del regolamento delegato n. 640/2014, relativi a definizioni, base di calcolo, sanzioni e deroghe;
  • l’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione n. 809/2014, che consente di utilizzare i dati della banca dati informatizzata per la domanda di aiuto.

Prima questione pregiudiziale: qualificazione della notifica tardiva

Il giudice del rinvio chiedeva se la tardiva notifica potesse essere considerata un semplice dato inesatto nella banca dati, non rilevante ai fini dell’ammissibilità, e quindi non ostativa alla qualifica di "animale accertato".

La Corte risponde negativamente. Sottolinea che il rispetto del termine per la notifica del trasferimento costituisce una condizione applicabile alla concessione dell’aiuto, poiché fa parte degli obblighi di identificazione e registrazione rilevanti ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato n. 639/2014. La Corte osserva inoltre che l’articolo 30, paragrafo 4, lettera c), del regolamento delegato n. 640/2014 si riferisce solo a inesattezze non pertinenti rispetto alle condizioni di ammissibilità diverse da quelle di cui all’articolo 53, paragrafo 4, e quindi non copre la mancata osservanza del termine di notifica dei bovini al pascolo.

Ne consegue che la notifica tardiva non è assimilabile a un dato inesatto sanabile nella banca dati: si tratta di una vera e propria inadempienza degli obblighi di identificazione e registrazione, che esclude gli animali interessati dalla categoria di "animale accertato".

Seconda questione pregiudiziale: sanzioni amministrative

In via subordinata, il giudice del rinvio chiedeva se, pur in assenza di ammissibilità, le sanzioni amministrative potessero comunque non applicarsi in forza degli articoli 15 e 34 del regolamento delegato n. 640/2014, quando il beneficiario avesse comunicato tardivamente i dati senza previa informazione di un controllo o di una contestazione.

La Corte risponde ancora a favore del beneficiario sul piano sanzionatorio. Pur riconoscendo che la tardiva notifica costituisce inadempienza e dunque può attivare il meccanismo sanzionatorio dell’articolo 31, la Corte precisa che l’articolo 34 estende l’articolo 15 agli errori e alle omissioni relativi ai dati della banca dati informatizzata. Se il beneficiario comunica per iscritto la situazione inesatta o divenuta inesatta, prima di essere informato di un controllo in loco o di irregolarità già riscontrate, le sanzioni amministrative non si applicano.

La Corte valorizza anche la finalità di incentivare la correzione spontanea degli errori, coerentemente con la tracciabilità degli animali e con il principio di proporzionalità.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • la notifica tardiva del trasferimento dei bovini al pascolo estivo in montagna non può essere trattata come semplice iscrizione inesatta non rilevante ai fini dell’ammissibilità; gli animali interessati non sono quindi "animali accertati";
  • le sanzioni amministrative dell’articolo 31 del regolamento delegato n. 640/2014 non si applicano, se il beneficiario ha effettuato la comunicazione scritta prima di essere avvisato di un controllo in loco e prima di essere informato di inadempienze già rilevate.

Principi pratici per gli operatori

Per i professionisti, la sentenza chiarisce una distinzione importante:

  • sul piano dell’ammissibilità, il termine di notifica dei movimenti dei bovini verso i pascoli estivi è sostanziale e la sua violazione fa perdere il sostegno per l’animale interessato;
  • sul piano sanzionatorio, invece, una comunicazione spontanea e tempestiva rispetto all’intervento dell’autorità può evitare la sanzione amministrativa, anche se non elimina l’inammissibilità dell’aiuto per il capo interessato.

Come è indicizzato

Materieagricolturapolitica agricola comunesostegno accoppiatoidentificazione e registrazione dei bovinisanzioni amministrative

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