Ordinanza n. 284/2026 - Torino, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001, connesso preavviso di diniego e pareri contrari
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego dell’istanza di assegnazione temporanea presentata ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001, nonché il preavviso di diniego e i pareri contrari dell’amministrazione. La domanda cautelare è stata fondata sull’illegittimità della motivazione, ritenuta irragionevole e non coerente con la consistenza effettiva degli organici. In particolare, l’amministrazione aveva giustificato il diniego richiamando la carenza di personale nella sede di appartenenza, sebbene il ruolo di appartenenza del ricorrente risultasse sovradimensionato, con 28 unità rispetto alle 22 previste. Inoltre, aveva minimizzato le carenze delle sedi richieste, nonostante queste presentassero una carenza complessiva di 128 unità nel ruolo del ricorrente. È stato altresì rappresentato il periculum in mora derivante dal rischio di compromissione dello sviluppo psicofisico del minore nelle more della definizione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame, senza definire il merito della controversia. In sede cautelare ha ravvisato un fumus boni iuris nella motivazione del diniego, giudicata irragionevole perché fondata sull’organico complessivo del reparto anziché sul ruolo effettivamente ricoperto dal dipendente e perché non adeguatamente confrontata con le rilevanti carenze di organico delle sedi richieste. Il giudice ha ordinato all’amministrazione di riaprire il procedimento in contraddittorio con l’interessato e di concluderlo entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza con un provvedimento espresso e congruamente motivato, tenendo conto del contenuto della pronuncia. Ha riconosciuto anche il periculum in mora, in relazione alla possibile compromissione dello sviluppo psicofisico del minore. La trattazione del merito è stata fissata all’udienza pubblica del 17 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 42-bis, comma 1, d.lgs. 151/2001
Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda.
La disposizione riconosce una tutela al genitore dipendente pubblico, subordinata alla disponibilità del posto e all’assenso delle amministrazioni; il dissenso deve essere motivato secondo i presupposti previsti dalla legge.
art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017
Al fine di assicurare la piena funzionalità delle amministrazioni di cui al presente decreto legislativo, le disposizioni di cui all’articolo 42-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano esclusivamente in caso di istanza di assegnazione presso uffici della stessa Forza di polizia di appartenenza del richiedente, ovvero, per gli appartenenti all’Amministrazione della difesa, presso uffici della medesima. Il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio.
Per il personale delle Forze di polizia l’assegnazione temporanea ex art. 42-bis è applicabile presso uffici della stessa Forza di appartenenza e il diniego può essere fondato su motivate esigenze organiche o di servizio, che devono però essere effettive e adeguatamente verificate.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la tutela cautelare richiesta nel giudizio.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per disporre l’oscuramento dei dati identificativi del minore e degli altri soggetti interessati.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a fondamento dell’oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Nel valutare il diniego di un’assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 richiesta da un dipendente della Polizia di Stato, le esigenze organiche e di servizio devono essere effettive, specificamente riferite al ruolo e alla posizione del richiedente e adeguatamente motivate.
- È irragionevole giustificare il diniego dell’assegnazione temporanea mediante il richiamo alla carenza dell’organico complessivo del reparto quando il ruolo di appartenenza del dipendente risulta invece sovradimensionato rispetto alla dotazione prevista.
- La motivazione del diniego deve considerare anche la situazione delle sedi richieste: la presenza di rilevanti carenze di organico in tali sedi non può essere minimizzata con riferimenti generici alla minore complessità operativa o alla presenza di personale aggregato, senza una concreta comparazione delle esigenze organizzative.
- Anche dopo la modifica normativa che ha sostituito il requisito delle esigenze eccezionali con quello delle motivate esigenze organiche o di servizio, l’amministrazione deve dimostrare che le ragioni organizzative addotte siano concrete e non meramente numeriche o astratte.
- Quando in sede cautelare emergono profili di irragionevolezza della motivazione del diniego e il ritardo può incidere sullo sviluppo psicofisico di un minore, il giudice può disporre la riapertura del procedimento e ordinare all’amministrazione di concluderlo entro un termine con un provvedimento espresso e congruamente motivato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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