Cassazione Penale, Ordinanza n. 15455/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso proposto personalmente dall'interessato, perché non sottoscritto da un difensore cassazionista come richiesto dagli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p., come modificati dalla legge n. 103 del 2017. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto personalmente dall'interessato contro un'ordinanza in materia di sorveglianza. La Corte rileva tuttavia un vizio originario dell'atto: l'impugnazione avrebbe dovuto essere sottoscritta da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto per il ricorso in cassazione dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017. Poiché il ricorso è stato invece presentato personalmente dalla parte interessata, esso è ritenuto inammissibile.
Norme richiamate
art. 571, comma 1, c.p.p.
L'impugnazione in cassazione deve rispettare le forme previste dalla legge e, per il ricorso per cassazione, non può essere validamente proposta personalmente dall'interessato quando è richiesta la sottoscrizione del difensore abilitato.
art. 613, comma 1, c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
legge n. 103 del 2017
La modifica legislativa ha introdotto il requisito della sottoscrizione del difensore cassazionista per il ricorso in cassazione.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso è disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere proposto nelle forme prescritte dalla legge; quando la normativa richiede la sottoscrizione di un difensore abilitato, la proposizione personale dell'impugnazione determina l'inammissibilità.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione integra un vizio formale insanabile del ricorso, rilevabile dalla Corte in limine.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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