Cassazione Penale, Ordinanza n. 34618/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 7 gennaio 2026 della Corte d’appello di Roma, che aveva confermato la decisione di primo grado affermativa della sua responsabilità per furto pluriaggravato. Con l’unico motivo ha dedotto un vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura generica e indeterminata: non specificava gli elementi posti a fondamento della doglianza né si correlava alle ragioni della sentenza impugnata, la cui motivazione è stata considerata logicamente corretta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto dei requisiti di specificità previsti dall’art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Ha richiamato il principio secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili sia quando siano intrinsecamente indeterminati, sia quando non siano correlati alle ragioni del provvedimento impugnato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La responsabilità penale affermata nei gradi di merito resta ferma.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato
Il motivo d’impugnazione deve individuare in modo specifico gli elementi che fondano la censura, così da consentire al giudice di comprendere i rilievi proposti ed esercitare il proprio sindacato.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
La declaratoria d’inammissibilità comporta, nel caso deciso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- I motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili se intrinsecamente indeterminati oppure se non presentano la necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
- La censura deve confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata e indicare gli elementi specifici su cui si fonda; in mancanza, il giudice dell’impugnazione non è posto in condizione di individuare i rilievi e svolgere il proprio sindacato.
Come è indicizzato
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