Sentenza n. 6279/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento previa sospensione -dell'atto conclusivo del procedimento prot. CE-n. 22309/2026 del 23/02/2026 di archiviazione della scia ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. 380/2001 dell'11/04/2025; -della nota prot. CE/2025/77253; -della nota prot. CE/94063 del 28/07/2025; -di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo alla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento municipale di dichiarazione di inefficacia e archiviazione di una SCIA in accertamento di conformità ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001, relativa a opere edilizie già realizzate
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente impugnava il provvedimento con cui Roma Capitale aveva dichiarato inefficace la SCIA presentata per la regolarizzazione di numerose opere edilizie, tra cui tettoie, strutture ombreggianti, campi da padel, coperture e altre opere funzionali all’impianto sportivo. Deduceva un unico motivo, consistente nella violazione delle garanzie partecipative previste dagli artt. 7 e seguenti della l. 241/1990 e, in particolare, nell’omessa valutazione delle controdeduzioni presentate il 5 agosto 2025 in risposta alla comunicazione municipale del 28 luglio 2025. Secondo la ricorrente, le controdeduzioni avrebbero confutato le ragioni ostative, sostenendo che le strutture non avessero consistenza volumetrica rilevante e che la precedente determinazione municipale descrittiva degli abusi non avesse contestato la creazione di nuovi volumi. L’amministrazione aveva invece ritenuto non superate le ragioni di contrasto, relative soprattutto all’erronea esclusione delle strutture pertinenziali dal calcolo della superficie utile lorda e alla mancata produzione del contributo di costruzione e della relativa sanzione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha premesso che la SCIA, anche quando presentata ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. 380/2001, presuppone un’attività amministrativa vincolata, diretta alla verifica della conformità dell’intervento alla disciplina edilizia e urbanistica applicabile, senza margini di discrezionalità. Ha quindi applicato l’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, ritenendo che l’eventuale vizio procedimentale relativo alla valutazione delle controdeduzioni non potesse condurre all’annullamento, poiché era palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. In concreto, la memoria della ricorrente non aveva affrontato la contestazione centrale dell’amministrazione, ossia l’erronea esclusione dal calcolo della superficie utile lorda delle tettoie e dei porticati pertinenziali agli impianti sportivi. Il TAR ha inoltre rilevato che la precedente determinazione municipale descriveva le opere abusive indicandone anche le dimensioni, alcune delle quali significative, come la tettoia di circa 115 mq.; non era quindi fondata l’affermazione secondo cui non fosse stata contestata la creazione di nuove superfici e volumi utili. Le controdeduzioni, limitandosi a richiamare la funzione ancillare delle opere e l’assenza di un’esplicita contestazione volumetrica nel precedente atto, non avevano fornito elementi giuridico-fattuali idonei a modificare l’esito della verifica vincolata. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 19 l. 241/1990
“ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi”
La SCIA opera in ambiti caratterizzati da poteri amministrativi vincolati e produce effetti direttamente previsti dalla legge, senza necessità di un atto amministrativo finale di assenso.
art. 36-bis d.P.R. 380/2001
La SCIA in accertamento di conformità comporta una verifica vincolata della compatibilità delle opere abusive con la disciplina edilizia e urbanistica applicabile; non attribuisce all’amministrazione poteri discrezionali.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
“non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”
Un eventuale vizio nella valutazione delle osservazioni procedimentali non determina l’annullamento di un provvedimento vincolato quando, alla luce degli elementi acquisiti, sia evidente che l’esito non avrebbe potuto essere diverso.
artt. 7 e seguenti l. 241/1990
Le garanzie partecipative devono essere rispettate, ma la loro eventuale violazione non comporta l’annullamento di un provvedimento vincolato quando ricorrono i presupposti dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- La SCIA in accertamento di conformità ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001 si inserisce in un’attività amministrativa vincolata: l’amministrazione deve verificare rigorosamente la conformità dell’intervento alla disciplina edilizia e urbanistica applicabile, senza esercitare valutazioni discrezionali.
- Nel procedimento relativo alla SCIA in accertamento di conformità, le strutture pertinenziali quali tettoie e porticati non possono essere escluse dal calcolo della superficie utile lorda senza una specifica dimostrazione della loro irrilevanza secondo la disciplina applicabile.
- L’indicazione delle dimensioni delle opere abusive nell’atto repressivo o ricognitivo dell’abuso può evidenziare che la contestazione amministrativa comprende anche la realizzazione di nuove superfici e volumi utili, pur in assenza di una formula espressa riferita alla volumetria.
- La violazione delle garanzie partecipative non comporta l’annullamento di un provvedimento vincolato quando sia palese, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso e le osservazioni dell’interessato non abbiano fornito elementi idonei a superare le ragioni ostative.
- Le controdeduzioni procedimentali devono confrontarsi specificamente con le ragioni ostative comunicate dall’amministrazione; il mero richiamo alla funzione accessoria delle opere o all’assenza di un’esplicita contestazione della volumetria non è sufficiente a dimostrare l’erroneità del calcolo della superficie utile lorda.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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