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Sentenza

Sentenza n. 80/2026 - Catania, Sezione 3

per l'annullamento del diniego all'accesso agli atti del procedimento di intestazione della concessione cimiteriale su cui sorge la Cappella Funeraria denominata “SANTUCCIO-MAUCERI”, diniego comunicato a mezzo pec il 2/10/2025 e per la condanna all'ostensione dei documenti richiesti;

Giustizia amministrativa202502164

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso agli atti relativi alla concessione cimiteriale della cappella funeraria denominata "SANTUCCIO-MAUCERI"

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, dichiarandosi erede universale di Vincenzo Santuccio, aveva chiesto al Comune di Noto l'accesso alla concessione originaria, alle istanze e alla documentazione relative a volture o rinunce, alla corrispondenza, agli atti istruttori e agli eventuali provvedimenti di intestazione della concessione cimiteriale. L'istanza era motivata dalla necessità di tutelare i propri interessi giuridici e, in particolare, di impugnare il precedente diniego comunale alla sua richiesta di intestazione della concessione. Il Comune, dopo avere interpellato la controinteressata, ha negato l'accesso richiamando la ritenuta carenza dei requisiti per la voltura, fondata sull'asserita mancanza della qualità di familiare del fondatore del sepolcro ai sensi dell'art. 93 d.P.R. 285/1990 e dell'art. 51 del regolamento comunale. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 22 e 24 l. 241/1990 e l'eccesso di potere per motivazione incongrua, sostenendo che l'amministrazione non potesse anticipare la valutazione sulla fondatezza della pretesa sostanziale o sull'utilità probatoria dei documenti richiesti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo dimostrato l'interesse all'accesso e il nesso di strumentalità necessaria tra i documenti richiesti e l'esigenza di predisporre la difesa nel futuro giudizio volto a contestare il diniego di intestazione della concessione. Richiamando i principi dell'Adunanza plenaria n. 4 del 2021, ha affermato che l'istanza di accesso difensivo non può limitarsi a esigenze probatorie generiche, ma deve indicare il collegamento tra documenti e situazione giuridica da tutelare; tuttavia, una volta sussistente tale collegamento, né l'amministrazione né il giudice dell'accesso possono valutare anticipatamente l'ammissibilità, l'influenza o la decisività dei documenti nel futuro giudizio di merito, salvo l'ipotesi di collegamento radicalmente assente e di accesso pretestuoso o temerario. Il Comune ha invece fondato il diniego su una valutazione anticipata della non trasmissibilità iure hereditatis della concessione, questione appartenente al merito della controversia sostanziale. Il provvedimento di diniego è stato quindi annullato ed è stato ordinato al Comune di consentire, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, l'esame e l'estrazione di copia della documentazione richiesta. Il Comune è stato condannato al pagamento di 1.000 euro oltre accessori; le spese sono state compensate nei rapporti con la controinteressata.

Norme richiamate

  • artt. 22 e 24 l. 241/1990

    L'accesso difensivo richiede la dimostrazione di un nesso di strumentalità necessaria tra i documenti richiesti e la situazione giuridica che l'istante intende tutelare; non consente però all'amministrazione di anticipare la valutazione sulla fondatezza o sulla decisività dei documenti nel giudizio di merito.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    in materia di accesso difensivo ai sensi dell'art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990 si deve escludere che sia sufficiente nell'istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive

    L'istanza deve esplicitare il collegamento tra documentazione e situazione giuridica da curare o tutelare; il vaglio non può però estendersi alla preventiva verifica dell'ammissibilità o fondatezza della futura azione.

  • art. 116 c.p.a.

    Nel giudizio in materia di accesso il giudice verifica i presupposti dell'ostensione, senza sostituirsi al giudice eventualmente competente a decidere il futuro giudizio di merito sulla pretesa sostanziale.

  • art. 93 d.P.R. 285/1990

    La norma è stata richiamata dalla controinteressata e dal Comune per sostenere la carenza dei requisiti soggettivi per la voltura della concessione; tale questione non poteva essere utilizzata per negare l'accesso mediante una valutazione anticipata del merito.

  • art. 51 del Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Noto

    La disposizione è stata posta dal Comune a fondamento della ritenuta carenza dei requisiti per l'intestazione della concessione, ma il relativo merito non poteva essere previamente deciso nel giudizio di accesso.

Massime di principio

  • Nell'accesso difensivo l'istante deve indicare in modo concreto e motivato il nesso di strumentalità necessaria tra i documenti richiesti e la situazione giuridica che intende curare o tutelare; non è sufficiente un generico richiamo a esigenze probatorie o difensive.
  • Una volta dimostrato il collegamento tra documenti richiesti e possibile tutela giurisdizionale, l'amministrazione detentrice e il giudice dell'accesso non possono anticipare la valutazione sull'ammissibilità, sull'influenza, sulla decisività o sulla fondatezza dei documenti e della futura domanda di merito.
  • Il diniego di accesso è illegittimo quando si fonda sulla soluzione anticipata della controversia sostanziale sottostante, come la titolarità o la trasmissibilità di una concessione, anziché sulla verifica dei presupposti propri dell'accesso.
  • La preventiva valutazione di merito nel giudizio sull'accesso è ammessa soltanto in presenza di una evidente e assoluta mancanza di collegamento tra documenti e esigenze difensive, tale da rendere l'accesso pretestuoso o temerario.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivoDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicitàDifetto di motivazione

Testo integrale

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