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Sentenza

Sentenza n. 1139/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 476/2025 - RG n. 522/2025, pubblicata in data 04/08/2025, emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione del Giudice del lavoro, nella persona del Giudice Dott. Giovanni Iannielli, notificata in data 25.10.2025;

Giustizia amministrativa202600584

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al pagamento delle differenze di Retribuzione Professionale Docenti e condannato il Ministero al pagamento delle somme liquidate

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza n. 476/2025 del Tribunale di Ancona, pubblicata il 4 agosto 2025 e notificata al Ministero il 25 ottobre 2025, passata in giudicato come attestato dalla Cancelleria. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto della docente alle differenze retributive a titolo di Retribuzione Professionale Docenti per i contratti individuati e condannato il Ministero al pagamento delle somme indicate, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha dedotto l'omessa esecuzione del giudicato e ha chiesto il pagamento delle somme dovute. Il Ministero si è costituito con memoria formale senza contestare la pretesa. È decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, prima della sua proposizione, era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione. Nel merito lo ha accolto, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che il Ministero, costituitosi solo formalmente, non aveva opposto ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, attivabile su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione, con 120 giorni per eseguire l'incarico. Ha respinto la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., ritenendo non sussistenti particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento e sufficiente, a fini acceleratori, la nomina del commissario. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, con distrazione ai difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.

    La proposizione dell'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione presuppone il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza; nel caso concreto il termine era trascorso, rendendo procedibile il ricorso.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Va invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente, in funzione acceleratoria dello stesso, la sola nomina del Commissario ad acta.

    L'indennizzo non è riconosciuto quando non emergano particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del commissario ad acta sia ritenuta sufficiente a favorirlo.

  • art. 93 c.p.c.

    Dette spese devono distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

    Le spese liquidate sono distratte in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.

  • art. 39 c.p.a.

    Dette spese devono distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

    La disciplina processuale richiamata consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile una volta decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 dopo la notificazione della sentenza all'Amministrazione.
  • Accertato che il titolo giudiziale passato in giudicato non è stato eseguito e che l'Amministrazione non oppone ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa, il giudice dell'ottemperanza dichiara l'obbligo di esecuzione integrale del giudicato, salvo quanto già pagato, assegnando un termine per adempiere e potendo nominare un commissario ad acta per l'eventuale inerzia.
  • L'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere respinto quando non vi siano particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del commissario ad acta sia ritenuta sufficiente a favorire l'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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