Cassazione Penale, Sentenza n. 07439/2026 del 24/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà di Potenza che ha rigettato il riesame del sequestro probatorio operato il 16/10/2025 in occasione di perquisizione nell'abitazione dell'indagato. Oggetto del sequestro: sostanza stupefacente, bilancino di precisione, un foglietto manoscritto con elenco di nominativi e una somma di denaro (quest'ultima poi restituita). La difesa ha proposto cinque motivi: 1) il Tribunale non avrebbe considerato la memoria difensiva e gli allegati decisivi (compresa ordinanza del GIP che aveva escluso la pertinenzialità della somma e deduzioni sulla provenienza lecita del denaro); 2) contestazione della valutazione del fumus commissi delicti e della mancata considerazione delle impugnazioni precedenti; 3) errata valutazione dell'autonoma decisione del GIP del 21/10/2025 sul fumus e sulla pertinenzialità; 4) vizio nella conclusione di pertinenzialità rispetto a beni di natura domestica (bilancino e foglietto) e mancata analisi grafologica; 5) natura esplorativa e indifferenziata del sequestro, con motivazione stereotipata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il sindacato in Cassazione contro ordinanze in materia di sequestro probatorio è limitato a violazioni di legge (compresi errores in iudicando/procedendo e vizi motivazionali radicali). Ha ritenuto infondate o non deducibili le censure: la questione della somma di denaro era assorbita dalla restituzione già disposta; la mancata tempestiva impugnazione del fumus ha reso inammissibili le doglianze successive; la valutazione del Tribunale sulla pertinenzialità del bilancino (strumento per la pesatura) e del foglietto (lista di acquirenti, coerente con il ruolo di pusher attribuito all'indagato) è stata ritenuta adeguatamente motivata e non meramente esplorativa; le doglianze sulla mancata considerazione di argomenti difensivi sono state giudicate infondate perché i punti erano già trattati o assorbiti nella decisione del Tribunale. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, art. 74
Norma sostanziale contestata come titolo di reato: l'indagato è imputato di partecipazione a un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti; articolo richiamato per individuare il reato associativo contestato
d.P.R. n. 309/1990, art. 73
Norma sostanziale sui reati fine (traffico di stupefacenti) per i quali si è proceduto; gli elementi probatori sono stati ritenuti idonei a sostenere i reati 'fine'
codice di procedura penale, art. 102
Norma processuale richiamata per la sostituzione dell'avvocato (in Cassazione è intervenuto un difensore in sostituzione ex art.102 c.p.p.)
codice di procedura penale, art. 299
Richiamata in relazione all'appello cautelare esperito avverso il rigetto di una istanza (menzionata dalla difesa); usata nel ragionamento sulle impugnazioni antecedenti
codice di procedura penale, art. 273
Citato come parametro di persuasività richiesto per l'applicazione delle misure cautelari personali; la Corte distingue il diverso grado di persuasività richiesto per misure personali rispetto a reali
Costituzione, art. 111
Rilevante per delimitare l'ambito di sindacato in Cassazione: i rimedi e le ragioni di impugnazione sono costituzionalmente vincolate a determinati profili di legge e motivazionali
codice di procedura penale, art. 606, lett. b) e c)
Richiamati per precisare i limiti delle censure assoggettabili alla Corte di cassazione (vizi di motivazione non rilevanti se non configurano violazione di legge)
codice di procedura penale, art. 325
Citato in tema di motivazione del provvedimento: non ogni dedotta sottovalutazione argomentativa configura un vizio di motivazione ai sensi di legge che renda ammissibile il ricorso in Cassazione
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione all'impossibilità di esonero dalle spese in caso di inammissibilità del ricorso per ragioni non giustificate
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro probatorio è ammesso solo per violazione di legge o vizi motivazionali tali da rendere la motivazione del tutto mancante o irrimediabilmente contraddittoria; le contestazioni meramente di valutazione fattuale sono inammissibili
- Se una parte non impugna tempestivamente (nei gradi e con i mezzi previsti) la rilevanza del fumus commissi delicti, le contestazioni successive in Cassazione perdono efficacia: è essenziale sollevare questioni di fatto e di prova nei termini e nelle sedi di legge
- La rilevanza e la pertinenzialità di oggetti sequestrati (es. bilancino, foglietti con nominativi) vengono valutate in riferimento al loro possibile uso nei reati contestati; strumenti idonei alla consumazione o all'organizzazione del reato e documenti con lista di acquirenti sono spesso ritenuti pertinenti se ricostruito il ruolo di spaccio
- La restituzione di beni (es. somma di denaro) esaurisce la questione relativa a quei beni nel riesame successivo; non deve essere riproposta in Cassazione se già decisa con provvedimento restitutorio
- Per contrastare un sequestro probatorio è strategico: a) sollevare subito le eccezioni sul fumus e sulla pertinenzialità in sede di riesame; b) richiedere e documentare analisi tecniche (es. verifica di tracce sul bilancino, perizia sul foglietto, grafologiche) in modo da produrre elementi concreti contrari alla pertinenzialità; c) evitare di limitarsi a deduzioni generiche in grado di essere qualificate come mera rivalutazione di merito
- L'eccezione della natura esplorativa del sequestro richiede dimostrare che la misura è stata adottata senza un concreto fine probatorio e solo per effettuare un'attività di ricerca indiziaria: occorre fornire elementi che rendano evidente l'arbitrarietà o la sproporzione dell'intervento cautelare
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