Sentenza del 29/03/2018 n. 2049 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Appello - Nuova documentazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'ammissibilità della produzione di nuova documentazione nel giudizio tributario di appello. In base all'art. 58 del D.lgs. n. 546/1992, le parti possono produrre nuovi documenti in appello anche se erano già disponibili nel precedente grado di giudizio. Inoltre, il giudice può valutare documenti prodotti tardivamente in primo grado se questi sono depositati nei venti giorni antecedenti l'udienza di trattazione in appello. Diversamente, per le nuove prove diverse dai documenti, la loro ammissione è subordinata alla necessità ai fini della decisione oppure alla dimostrazione, da parte della parte interessata, che non sia stato possibile produrle tempestivamente per una causa non imputabile.
La decisione
La regola affermata è che la produzione documentale in appello è, in linea generale, consentita anche quando il documento avrebbe potuto essere prodotto in primo grado. Il giudice d'appello può quindi fondare la decisione su tale documentazione, purché sia rispettato il termine processuale del deposito nei venti giorni antecedenti l'udienza di trattazione. La sentenza richiamata è Cass. n. 3661 del 24 febbraio 2015. Dal testo fornito non risultano le parti concrete né l'esito specifico del processo; pertanto non è possibile stabilire se abbia prevalso il ricorrente o il resistente.
Norme richiamate
Art. 58 del D.lgs. n. 546 del 1992
Il giudice può produrre nuove prove, in sede di gravame, solo qualora lo ritenga necessario oppure nel caso in cui la parte dimostri di non averle potute fornire nel grado di giudizio precedente per causa ad essa non imputabile.
La norma consente la produzione di nuovi documenti in appello anche se già disponibili in precedenza. Per le nuove prove diverse dai documenti, invece, occorre che il giudice le ritenga necessarie oppure che la parte dimostri l'impossibilità non imputabile di produrle nel primo grado.
Massime di principio
- Nel processo tributario d'appello la produzione di documenti è generalmente ammessa anche se i documenti erano già disponibili durante il primo grado.
- I documenti tardivamente prodotti in primo grado possono essere valutati in appello se depositati nei venti giorni antecedenti l'udienza di trattazione, nel rispetto del contraddittorio.
- La maggiore apertura prevista per i documenti non si estende automaticamente a ogni nuova prova: per le prove diverse dai documenti sono richieste necessità decisoria o impossibilità non imputabile di produzione tempestiva.
- La parte che intende produrre documenti in appello deve comunque rispettare i termini processuali e consentire alla controparte di esaminarli e contestarli.
- L'ammissibilità della documentazione non implica necessariamente che il giudice debba attribuirle valore decisivo: la rilevanza e la forza probatoria restano oggetto di valutazione giudiziale.
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