Cassazione Penale, Sentenza n. 38447/2025 del 27/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere. Ha dedotto due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 606 c.p.p., sostenendo che il Tribunale non aveva valutato adeguatamente l'adeguatezza e la proporzionalità della custodia in carcere rispetto ad alternative meno afflittive, considerando invece solo la gravità dei fatti; ha richiamato il tempo trascorso dai fatti, il modus vivendi, l'attività lavorativa svolta dal 2022, l'esistenza di una valida dimora e l'assenza di segnalazioni di continuità criminale; (2) mancata considerazione della sostituzione della misura con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, argomentando che i contatti con i presunti correi si erano ormai dissolti, che il ricorrente è incensurato, alla prima esperienza carceraria e privo di rilevanti disponibilità economiche.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici perché non hanno specificamente confutato la motivazione piena e circostanziata resa dal Tribunale di Bari. Il provvedimento impugnato ha richiamato l'art. 275, comma 3, c.p.p. (presunzione relativa di necessità della custodia per i reati di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990) e ha valutato compiutamente il pericolo di reiterazione, il ruolo attribuito a Buonsante nell'associazione, la capacità di autorigenerazione del sodalizio, il rinvenimento di somme e l'individuazione, da parte dell'indagato, di nuovi depositari dopo perquisizioni. La Corte ha confermato che tali ragioni non sono state scalfite dagli argomenti difensivi e ha osservato che, quando opera la presunzione normativa, il giudice non è tenuto a motivare specificamente l'inidoneità degli arresti domiciliari anche con controllo elettronico. Per tali motivi il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 74
Reato-base (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) che, insieme agli altri fatti contestati, giustifica l'applicazione della presunzione relativa di necessità della custodia cautelare ex art. 275, co. 3 c.p.p.
d.P.R. 309/1990, art. 73
Norma che disciplina i delitti di detenzione, trasporto e cessione di stupefacenti, richiamata nelle plurime imputazioni contestate al ricorrente
codice di procedura penale, art. 275, comma 3
Presunzione relativa secondo cui per taluni reati (tra cui quelli di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990) sussistono esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere; la Corte ha ritenuto applicabile tale presunzione e richiamata come motivo centrale del rigetto
codice di procedura penale, art. 275, comma 3-bis
Regola che impone, in generale, l'indicazione delle ragioni per cui gli arresti domiciliari con controllo elettronico sarebbero inidonei; la Corte ha chiarito che tale obbligo non si applica quando opera la presunzione relativa di cui al comma 3
codice di procedura penale, art. 606, comma 1 lett. e)
Motivazione rilievo di vizio di motivazione nella cassazione: il ricorso doveva indicare in maniera specifica i vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto i motivi generici e non confrontarsi con la motivazione del Tribunale
codice di procedura penale, art. 616
Norma che dispone l'onere delle spese processuali a carico della parte soccombente; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata ai fini della valutazione sulla quantificazione e imposizione della somma alla Cassa delle Ammende, con riferimento all'assenza di colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità
codice penale, artt. 61 n.2, 61-bis e d.P.R. 309/1990 art. 80
Aggravanti richiamate nelle imputazioni (circostanze che aggravano la pena e che il Tribunale ha ritenuto rilevanti nella valutazione del rischio di reiterazione e della gravità del fatto)
Massime di principio
- Quando per il reato contestato opera la presunzione relativa ex art. 275, comma 3 c.p.p. (es. associazione per traffico di stupefacenti ex art. 74 d.P.R. 309/1990), la custodia cautelare in carcere è considerata presumibilmente adeguata e il giudice del riesame parte da tale presunzione.
- Per superare la presunzione normativa il difensore deve fornire elementi concreti e specifici che scardinino la valutazione del giudice di merito; argomentazioni generiche o non confrontate con la motivazione del Tribunale risultano spesso insufficienti e possono determinare l'inammissibilità del ricorso in Cassazione.
- La mera esistenza di un arco temporale intercorso tra i fatti e l'adozione della misura non è automaticamente idonea a superare la presunzione se dagli atti risulta l'esistenza di un sodalizio non smantellato o di segnali di autorigenerazione organizzativa.
- Quando opera la presunzione di cui al comma 3 dell'art. 275 c.p.p., il giudice non è obbligato a fornire motivazione aggiuntiva specifica sull'inidoneità degli arresti domiciliari con controllo elettronico; dunque, la richiesta di sostituzione con braccialetto elettronico deve essere contrastata da prove concrete della sua idoneità a neutralizzare i rischi cautelari.
- In sede di ricorso per cassazione va sempre indicato e argomentato specificamente in che cosa la motivazione impugnata sarebbe viziata; la genericità dei motivi espone all'inammissibilità e a conseguenze di natura economica (spese e somme alla Cassa delle Ammende).
- Fatti indicativi di perdurante pericolo (ruolo nell'associazione, individuazione di nuovi depositari, rinvenimento di somme elevate, irreperibilità di promotori) rafforzano la valutazione di esigenze cautelari concrete e attuali.
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