Cassazione Penale, Sentenza n. 32914/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per il delitto di frode informatica (art. 640-ter c.p., in concorso ai sensi degli artt. 56 e 110 c.p.). Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per insufficienza probatoria: la presunta intrusione informatica sarebbe stata posta in essere da soggetto ignoto, la condanna si sarebbe basata in modo acritico sulle sole dichiarazioni della persona offesa e sul riscontro di accrediti su conto/prepagata intestati al ricorrente, senza provare né l'elemento soggettivo né quello oggettivo del reato; inoltre era censurata la mancata e contraddittoria valutazione delle modalità dell'intrusione ai sensi dell'art. 192 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero fornito una motivazione logica e completa, desumendo dalla coerente deposizione della persona offesa e dalla titolarità del conto la responsabilità concorsuale del ricorrente (messa a disposizione del conto come contributo alla condotta fraudolenta). La Corte ha precisato che il sindacato di legittimità non può sostituirsi alla valutazione di merito sull'affidabilità delle fonti di prova quando la motivazione è immune da aporie. Il procuratore generale aveva chiesto l'annullamento senza rinvio, ma la Cassazione ha confermato la condanna e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Richiamato in relazione alla configurabilità dell'eventuale tentativo o partecipazione alla commissione del reato; impiegato congiuntamente ad art. 110 per descrivere il concorso nella condotta illecita.
art. 110 cod. pen.
Usato per qualificare la responsabilità del ricorrente come concorso di persone nel reato, deducendo il contributo fornito (messa a disposizione del conto) dalla titolarità dello stesso e dall'assenza di spiegazioni alternative.
art. 640-ter cod. pen.
Norma sostanziale che incrimina la frode informatica; la Corte ha ritenuto provati gli elementi necessari (intrusione nel sistema informatico della vittima e illecito beneficio collegato) attraverso le dichiarazioni della persona offesa e gli elementi bancari, nonostante la contestazione del ricorrente.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per motivare la compressione della esposizione dei motivi di ricorso nei limiti necessari alla decisione; la Corte ha trattato i motivi nel perimetro consentito dall'articolo.
art. 192 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle modalità dell'intrusione; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano comunque valutato adeguatamente le evidenze e fornito risposte esaustive alle eccezioni, per cui non sussiste vizio impugnabile in sede di legittimità.
Massime di principio
- Quando la decisione di merito espone una ricostruzione logica e coerente dei fatti basata su elementi di prova (anche dichiarazioni della persona offesa corredate da riscontri bancari), la Cassazione non sostituisce la propria valutazione sulla credibilità delle fonti, salvo aporie nella motivazione.
- La titolarità di un conto o di una carta riconducibile all'imputato, se collegata a movimenti coerenti con l'illecito e in assenza di spiegazioni alternative plausibili, può essere valutata come contributo concorsuale alla frode informatica.
- Per impugnare con successo la valutazione di merito è necessario dimostrare che la motivazione presenti incongruenze, omissioni rilevanti o violazioni di regole logiche; una mera proposta di lettura alternativa dei fatti non è sufficiente in Cassazione.
- L'invocazione di norme processuali (es. art. 192 c.p.p.) richiede che sia dimostrato un effettivo errore nella valutazione probatoria o una mancanza di confronto con le deduzioni delle parti; in assenza di ciò, il sindacato di legittimità viene limitato.
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