Cassazione Penale, Ordinanza n. 23907/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Un detenuto ha impugnato per cassazione, personalmente e quindi senza il ministero di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva rigettato, ai sensi dell'art. 18-ter ord. pen., il reclamo contro il diniego di autorizzazione all'inoltro di una lettera. Il ricorso non conteneva questioni di merito sulla legittimità del diniego, ma si confrontava con un vizio processuale relativo alla sua proposizione da parte personale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché, dopo la modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. introdotta dalla l. n. 103/2017, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 18-ter ord. pen.
disciplina il reclamo avverso il diniego di autorizzazione all'inoltro della corrispondenza del detenuto; nel caso, il reclamo era stato rigettato dal Tribunale.
art. 571 c.p.p.
richiamato come norma modificata dalla l. n. 103/2017 nel sistema delle impugnazioni, nel quadro della necessità del ministero difensivo per il ricorso per cassazione.
art. 613, comma 1, c.p.p.
stabilisce, come interpretato dalla Corte, che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione; esclude la proposizione personale del ricorso.
legge 23 giugno 2017, n. 103
ha modificato gli artt. 571 e 613 c.p.p., rafforzando il requisito della sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di difensore cassazionista.
Massime di principio
- Dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione contro qualsiasi provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma richiede la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 613, comma 1, c.p.p., senza che possa rilevare il contenuto sostanziale delle doglianze.
- Nei giudizi di legittimità, il requisito del ministero difensivo è un onere formale essenziale e la sua violazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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