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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12020/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una società creditrice, rimasta insoddisfatta per un credito derivante da lavori di appalto e documentato da fattura, ha agito ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficace nei propri confronti il conferimento, da parte della società debitrice, della piena proprietà di un immobile ad uso albergo in favore di un GEIE. Secondo la creditrice, l'atto aveva sottratto l'unico bene immobiliare della debitrice alla garanzia patrimoniale, rendendo più difficile la soddisfazione del credito. Le società convenute hanno resistito, contestando, tra l'altro, la motivazione della decisione di merito, la sussistenza dell'eventus damni, la qualificazione gratuita dell'atto e la necessità di valutare la scientia fraudis e la partecipazione del terzo beneficiario. Con il primo motivo di ricorso hanno denunciato motivazione apparente e violazione di norme sostanziali e processuali, sostenendo che il conferimento non fosse pregiudizievole e che fosse comunque sorretto da un assetto oneroso legato alla disciplina interna del GEIE e ai futuri utili. Con il secondo motivo hanno censurato il rigetto della richiesta di mutamento del rito da sommario a ordinario e la mancata rimessione in istruttoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la corte territoriale aveva motivato in modo sufficiente e non apparente, correttamente qualificando il conferimento come atto a titolo gratuito, perché privo di corrispettivo diretto e basato solo su aspettative economiche future e indirette. Ha inoltre ribadito che, per gli atti gratuiti, è sufficiente la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio arrecabile ai creditori, senza necessità di provare la consapevolezza del terzo beneficiario; la corte di merito aveva comunque valorizzato indici presuntivi di tale consapevolezza. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile, osservando che il mutamento del rito nel procedimento sommario è rimesso alla discrezionalità del giudice ed ha natura ordinatoria, quindi non decisoria. Sono state poste a carico delle ricorrenti le spese di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria ordinaria è esperibile contro atti dispositivi che rendano più incerto o difficile il soddisfacimento del credito; per gli atti gratuiti è sufficiente la consapevolezza del danno in capo al debitore.

  • art. 702 bis c.p.c.

    Il giudizio era stato introdotto con ricorso in rito sommario di cognizione.

  • art. 702 ter c.p.c.

    Il mutamento del rito nel procedimento sommario è rimesso alla valutazione del giudice e il relativo provvedimento è considerato ordinatorio.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come parametro del vizio di motivazione apparente e del contenuto della sentenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato con riferimento all'obbligo di motivazione della decisione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato quale parametro costituzionale del minimo contenuto motivazionale.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalle ricorrenti nel censurare la valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalle ricorrenti in tema di valutazione delle prove.

  • art. 134 c.p.c.

    Richiamato dalle ricorrenti nel quadro della censura motivazionale.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo al rito e alle preclusioni in appello.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Parametro del vizio processuale dedotto nel ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di revocatoria ordinaria, il pregiudizio rilevante non richiede l'azzeramento del patrimonio del debitore: è sufficiente un atto che renda più incerta o più difficile la soddisfazione del credito, anche mediante una modifica qualitativa del patrimonio.
  • Un atto dispositivo privo di corrispettivo diretto va qualificato come atto a titolo gratuito quando il debitore non dimostri l'esistenza di un reale rapporto causale oneroso; le mere aspettative di ritorni economici futuri o indiretti non trasformano il negozio in oneroso.
  • Per gli atti a titolo gratuito, ai fini dell'azione revocatoria è sufficiente la conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto può arrecare alle ragioni creditorie; non è necessaria la prova della consapevolezza del terzo beneficiario, richiesta invece per gli atti a titolo oneroso.
  • La prova della consapevolezza del pregiudizio può essere desunta anche per presunzioni, il cui apprezzamento è riservato al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo se la motivazione è mancante, apparente o manifestamente illogica.
  • Nel procedimento sommario di cognizione, la scelta di mutare il rito è rimessa alla discrezionalità del giudice e il relativo provvedimento ha natura ordinatoria, sicché non è autonomamente decisorio; le parti possono comunque articolare le proprie difese e produzioni nei limiti del rito sommario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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