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Sentenza

Sentenza n. 657/2026 - Latina, Sezione 1

per l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Latina – Ufficio Immigrazione sulla richiesta di consegna del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale, già emesso dall’Ufficio e non consegnato per presunti problemi tecnici, come da attestazione rilasciata dall’amministrazione il giorno 24/04/2024 - Prot. n. 34/2024;

Giustizia amministrativa202500239

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dalla Questura di Latina sulla richiesta di consegna o rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, nonostante l'attestazione di positiva definizione del titolo e le successive diffide

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia a seguito del nulla osta al lavoro subordinato stagionale e dopo aver sottoscritto il contratto di soggiorno, aveva richiesto il permesso di soggiorno mediante apposito kit e si era sottoposto al fotosegnalamento. L'Ufficio Immigrazione gli aveva rilasciato un'attestazione del 24 aprile 2024 nella quale dichiarava che, per problemi tecnici, non era stato possibile stampare e consegnare il permesso di soggiorno per lavoro stagionale, definito positivamente, anche perché scaduto. Il ricorrente aveva quindi inviato plurime comunicazioni e diffide alla Questura, chiedendo chiarimenti e la conclusione del procedimento, senza ricevere risposta. Ha dedotto la violazione degli artt. 1, 2, comma 2, e 19, commi 1, 2 e 3, l. 241/1990, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e la condanna dell'Amministrazione a pronunciarsi, previa verifica della sussistenza dei requisiti per il rilascio di un permesso valido. Il TAR ha rilevato anche che il ricorso era stato inizialmente incardinato con rito ordinario, anziché con il rito speciale sul silenzio, disponendo il mutamento del rito ai sensi dell'art. 117 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti dell'obbligo di provvedere, senza riconoscere direttamente il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno. Ha ritenuto che l'attestazione del 24 aprile 2024 non costituisse un provvedimento conclusivo: era stata sottoscritta da un funzionario dell'Ufficio Immigrazione, mentre il rilascio o il diniego del titolo spettano al Questore, e conteneva una dichiarazione equivoca circa la positiva definizione del procedimento, l'impossibilità tecnica di stampa e la scadenza del titolo. L'attestazione non dimostrava neppure l'adozione di un successivo provvedimento di ritiro. La Questura era pertanto rimasta inerte sia sull'istanza originaria sia sulle successive richieste di consegna o di definizione della posizione. Il Collegio ha affermato che l'Amministrazione deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato, positivo o negativo, anche quando ritenga la domanda manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata; in quest'ultimo caso è sufficiente una motivazione semplificata. Ha inoltre richiamato il principio di clare loqui, particolarmente rilevante nei rapporti con stranieri esposti alle conseguenze dell'assenza di un titolo di soggiorno. La Questura di Latina è stata ordinata a concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese, pari a euro 1.500 oltre accessori, sono state poste a carico dell'Amministrazione e destinate al bilancio della Giustizia amministrativa, in ragione dell'ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 24 d.lgs. 286/1998

    Disciplina il lavoro subordinato stagionale e costituisce il presupposto della procedura di ingresso del ricorrente.

  • art. 2 l. 241/1990

    «Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.»

    L'Amministrazione deve concludere con un provvedimento espresso ogni procedimento avviato su istanza, anche quando ritenga la domanda manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata; in tali casi può adottare una motivazione semplificata.

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il rito avverso il silenzio e consente di ordinare all'Amministrazione di provvedere entro un termine; nel caso concreto ha costituito il rito applicato dopo il mutamento disposto dal Collegio.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    Consente, nell'ambito dell'azione avverso il silenzio, di accertare la fondatezza della pretesa quando si tratta di attività vincolata o quando non residuano margini di discrezionalità; nel caso concreto il giudice ha limitato la tutela all'obbligo di provvedere previa verifica dei presupposti.

  • art. 133 d.P.R. 115/2002

    «Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.»

    Le spese liquidate a favore della parte ammessa provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato devono essere versate direttamente al bilancio della Giustizia amministrativa.

Massime di principio

  • Nel rito avverso il silenzio, l'Amministrazione adempie all'obbligo di provvedere soltanto mediante l'adozione di un autentico provvedimento conclusivo; una mera attestazione o comunicazione interlocutoria, soprassessoria o equivoca non è sufficiente quando non definisce formalmente il procedimento e non proviene dall'organo competente ad adottare la decisione finale.
  • L'Amministrazione deve riscontrare espressamente e motivatamente ogni istanza puntuale che imponga l'avvio o la conclusione di un procedimento, anche quando ritenga la domanda manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata; in tali ipotesi può limitarsi a una motivazione semplificata, ma non può restare inerte.
  • Nel procedimento relativo al rilascio di un titolo di soggiorno, l'Amministrazione deve comunicare in modo chiaro se il procedimento si è concluso positivamente o negativamente e, in caso di esito sfavorevole, indicarne le ragioni, consentendo all'interessato la necessaria interlocuzione difensiva.
  • L'azione avverso il silenzio non consente al giudice di sostituirsi all'Amministrazione nella verifica dei requisiti per il rilascio del titolo quando residuano valutazioni amministrative; il giudice può ordinare la conclusione del procedimento con un provvedimento espresso e motivato entro un termine determinato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzioInvalidità del provvedimentoDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDifetto di motivazioneEfficacia ed esecutorietàPartecipazione procedimentale

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