Sentenza n. 234/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 77/2027 Giudice di Pace di Campobasso pubblicata il 25.2.2025 e corretta con ordinanza n. 1571-2025 del 22.5.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Campobasso che aveva condannato il Comune al pagamento delle spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza del Giudice di Pace di Campobasso, passata in giudicato e corretta con ordinanza per errore materiale, che aveva liquidato in suo favore, quale procuratore antistatario, le spese legali, gli esborsi e i relativi accessori. La sentenza era stata notificata al Comune con attestazione di conformità all’originale e, nonostante il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il Comune non aveva provveduto al pagamento. È stata quindi chiesta l’esecuzione integrale del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Comune alle spese del giudizio e al rimborso del contributo unificato. Il Comune, ritualmente notificato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato ammissibile e fondato il ricorso. Ha ritenuto comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del Giudice di Pace, la sua notificazione al Comune e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge. Ha affermato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Ha inoltre ritenuto sufficiente, per l’ottemperanza delle sentenze del giudice ordinario, la notificazione del titolo munito dell’attestazione di conformità all’originale, senza necessità della spedizione in forma esecutiva, alla luce delle modifiche dell’art. 475 c.p.c. entrate in vigore dal 28 febbraio 2023. Ha ordinato al Comune di pagare integralmente, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, le somme riconosciute a titolo di spese processuali, comprensive degli accessori di legge. Per l’eventuale perdurante inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Segretario comunale, da attivarsi su istanza della ricorrente e con un ulteriore termine di trenta giorni. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 350, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato e degli esborsi di cancelleria.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il TAR ha ordinato all’amministrazione di conformarsi al giudicato e ha nominato un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente il giudizio di ottemperanza anche per ottenere l’esecuzione delle statuizioni di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rimaste ineseguite.
art. 475 c.p.c.
A seguito delle modifiche applicabili dal 28 febbraio 2023, per portare a esecuzione le sentenze del giudice ordinario non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva; ai fini dell’ottemperanza è sufficiente la notificazione del titolo munito dell’attestazione di conformità all’originale.
D.L. n. 669/1996, convertito nella Legge n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio decorrente dalla notificazione del titolo per l’esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo decorso costituisce presupposto dell’azione di ottemperanza nel caso esaminato.
art. 475 c.p.c. come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197
Le modifiche hanno eliminato la necessità della spedizione in forma esecutiva delle sentenze del giudice ordinario, rendendo sufficiente la notificazione del titolo con attestazione di conformità all’originale.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’adempimento, da parte di una pubblica amministrazione, delle statuizioni contenute in una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e rimaste ineseguite.
- Per l’ammissibilità dell’ottemperanza relativa a una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione occorre che sia comprovato il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’amministrazione obbligata e il decorso del termine dilatorio previsto dalla normativa applicabile.
- A decorrere dal 28 febbraio 2023, ai fini dell’esecuzione in sede di ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario è sufficiente la notificazione del titolo munito dell’attestazione di conformità all’originale; non è necessaria la spedizione in forma esecutiva.
- In presenza dell’inottemperanza a una sentenza passata in giudicato, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione il pagamento entro un termine assegnato e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato ad agire su istanza dell’interessato in caso di inutile decorso del termine.
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