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Sentenza

Sentenza n. 1637/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per affari n. 2025-1076 del 02/02/2025, emanato nei confronti della ricorrente dall'Ambasciata d'Italia a Teheran.

Giustizia amministrativa202506306

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d'ingresso in Italia per affari emesso dall'Ambasciata d'Italia a Teheran

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (richiedente visto)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per affari adottato dall'Ambasciata d'Italia a Teheran e ha chiesto, in via cautelare, l'adozione di misure idonee a consentire il riesame della domanda. Il Ministero resistente si è costituito. La domanda cautelare è stata accolta ai fini del riesame e, successivamente, l'Ambasciata ha rilasciato il visto richiesto. Il ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna dell'Amministrazione alle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che il sopravvenuto rilascio del visto d'ingresso avesse integralmente soddisfatto la pretesa fatta valere in giudizio. La decisione è stata adottata ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., anche in relazione alla definizione della causa ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Le spese di lite sono state poste a carico dell'Amministrazione resistente, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, con rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa azionata consente di definire la controversia mediante declaratoria di cessazione della materia del contendere.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita in camera di consiglio, previo avviso alle parti, mediante sentenza in forma semplificata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È stato disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, un comportamento o un nuovo provvedimento dell'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente.
  • Il rilascio del visto richiesto, intervenuto a seguito dell'accoglimento cautelare ai fini del riesame, determina la cessazione della materia del contendere quando realizza pienamente l'utilità perseguita con l'impugnazione del diniego.
  • Quando la condotta dell'amministrazione intervenuta nel corso del giudizio determina il pieno soddisfacimento della pretesa, il giudice può porre le spese di lite a carico dell'amministrazione stessa.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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