Sentenza n. 6066/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia che aveva accolto il ricorso contro il rigetto dell’istanza di cambiamento del cognome
Esito
Favorevole al resistente (istante privato)
Prevale il privato
La controversia
La Prefettura di Pordenone aveva rigettato l’istanza di cambiamento del cognome presentata dalla privata. Il TAR Friuli Venezia Giulia, con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., aveva accolto il ricorso, nei sensi precisati in motivazione, disponendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Le amministrazioni hanno proposto appello deducendo, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 41 c.p.a., sostenendo che il padre dell’istante fosse un controinteressato necessario, titolare di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento e, quindi, che il ricorso di primo grado fosse inammissibile per omessa notifica nei suoi confronti. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 89 del d.P.R. 396/2000, contestando la valutazione del TAR secondo cui il provvedimento prefettizio non era adeguatamente motivato quanto alla ponderazione tra l’interesse pubblico e l’interesse privato al cambiamento del cognome. Nelle more dell’appello, la Prefettura ha adottato un nuovo decreto, in data 20 marzo 2025, autorizzando il cambiamento del cognome richiesto dalla privata. Quest’ultima ha pertanto chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere o, in subordine, di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La privata ha ottenuto, nelle more del giudizio, il bene della vita perseguito, ossia l’autorizzazione al cambiamento del cognome, mediante un nuovo provvedimento dell’Amministrazione. Le amministrazioni appellanti non hanno formulato obiezioni e, avendo esse stesse rilasciato il provvedimento richiesto, non conservavano un interesse concreto alla prosecuzione dell’appello. Il Collegio ha distinto tra cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a. e improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.: la prima ricorre quando il ritiro del provvedimento impugnato produce effetti retroattivi, mentre la seconda ricorre quando il sopravvenuto soddisfacimento dell’interesse avviene con effetti non retroattivi. Nel caso concreto, il cambiamento di cognome è stato autorizzato non con efficacia ex tunc, ma soltanto in esecuzione della decisione di primo grado; per tale ragione è stata dichiarata l’improcedibilità dell’appello. I motivi d’appello non sono stati esaminati nel merito. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, richiamata per la sentenza di primo grado.
art. 41 c.p.a.
Invocato dalle amministrazioni appellanti in relazione alla dedotta necessità di notificare il ricorso di primo grado al padre dell’istante, qualificato come controinteressato; la questione non è stata esaminata per l’improcedibilità dell’appello.
art. 89 d.P.R. 396/2000
Invocato dalle amministrazioni appellanti con riguardo alla motivazione e alla ponderazione dell’interesse pubblico e dell’interesse privato nell’istanza di cambiamento del cognome; la questione non è stata esaminata per l’improcedibilità dell’appello.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando il sopravvenuto provvedimento amministrativo soddisfa la pretesa con effetti retroattivi, mediante ritiro del provvedimento impugnato ex tunc.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
L’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando il bene della vita viene successivamente conseguito senza efficacia retroattiva, come avvenuto mediante il nuovo decreto di autorizzazione al cambiamento del cognome.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, il presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto, unitamente alla normativa nazionale, per la tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio d’appello, l’amministrazione riconosce al privato il bene della vita richiesto, l’appello diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse se il nuovo provvedimento produce effetti soltanto ex nunc e non rimuove retroattivamente l’atto impugnato.
- La cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a. e l’improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. si distinguono in base agli effetti temporali dell’intervento amministrativo sopravvenuto: la prima presuppone un ritiro o una sostituzione con efficacia ex tunc, mentre la seconda ricorre quando la pretesa viene soddisfatta soltanto per il futuro.
- L’amministrazione che, nelle more dell’appello, adotta il provvedimento richiesto dalla parte vittoriosa in primo grado e non contesta il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione non può conservare un interesse concreto alla prosecuzione dell’impugnazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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