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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31982/2023 del 17/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta avverso un'intimazione di pagamento riferita a più cartelle di pagamento concernenti sanzioni per violazioni del codice della strada. In primo grado il giudice di pace accolse solo in parte l'opposizione; in appello il tribunale dichiarò cessata la materia del contendere per alcune cartelle e confermò il resto. Il ricorrente ha quindi impugnato la sentenza d'appello con quattro motivi, tutti incentrati sulla validità delle notifiche delle cartelle: ha denunciato violazione degli artt. 26 d.P.R. 602/1973, 60 d.P.R. 600/1973 e 140 c.p.c., sostenendo che, in caso di irreperibilità relativa, non bastasse la mera spedizione della raccomandata informativa, ma occorresse prova dell'effettiva ricezione; ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 24 Cost. per lesione del diritto di difesa, anche in ragione della sua qualità di avvocato e della conseguente asserita irreperibilità solo temporanea. Ha infine invocato il diritto vivente sulla necessità di tutti gli adempimenti del procedimento notificatorio. La Corte ha rilevato che alcune doglianze erano inammissibili perché relative a cartelle già coperte da giudicato interno, e che per le altre le censure erano infondate: nei casi di irreperibilità relativa il perfezionamento della notifica richiede gli adempimenti prescritti, ma la prova non esige che il destinatario abbia materialmente preso cognizione della raccomandata informativa; è sufficiente la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito, o il decorso del termine di compiuta giacenza secondo il meccanismo legale. La Corte ha anche ritenuto generiche alcune censure, poiché il ricorrente non aveva chiarito se mancasse la prova della spedizione/avviso di ricevimento oppure della concreta ricezione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibili le censure relative ad alcune cartelle, perché su di esse si era formato giudicato interno, e in parte infondati i motivi restanti, affermando che nelle ipotesi di irreperibilità relativa la notifica delle cartelle si perfeziona secondo il modello legale previsto dall'art. 140 c.p.c. richiamato dalla disciplina speciale, con necessità della raccomandata informativa e dell'avviso di ricevimento, ma senza che sia richiesta la prova della materiale e concreta presa in visione del destinatario. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, con ulteriore statuizione sul contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    consente all'avvocato di stare in giudizio in proprio, qualità richiamata solo per l'individuazione del ricorrente.

  • art. 615 c.p.c.

    fondamento dell'opposizione proposta avverso l'intimazione di pagamento.

  • art. 140 c.p.c.

    nel caso di irreperibilità relativa, disciplina la notifica con deposito presso la casa comunale, affissione dell'avviso e raccomandata informativa.

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la violazione del diritto di difesa; la Corte lo menziona anche nel riferire l'interpretazione costituzionalmente orientata del procedimento notificatorio.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamato quale norma speciale sulla notifica della cartella; la Corte applica il suo ultimo comma nel combinato disposto con l'art. 60 d.P.R. 600/1973 e l'art. 140 c.p.c.

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    è la norma richiamata dalla disciplina speciale per i casi di irreperibilità relativa; la Corte precisa il coordinamento con l'art. 140 c.p.c. a seguito della decisione della Corte costituzionale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso.

  • art. 1335 c.c.

    evocato per spiegare che, una volta pervenuta la comunicazione all'indirizzo del destinatario, opera la presunzione di conoscenza.

  • art. 8 l. n. 890 del 1982

    interpretato in senso costituzionalmente orientato dalle Sezioni Unite: la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio si dà mediante produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per la statuizione finale sul contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • L. n. 228 del 2012

    richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. 115/2002.

  • Corte cost. n. 258 del 2012

    ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 nella parte in cui richiamava in modo non corretto le modalità di notifica, imponendo il coordinamento con l'art. 60 d.P.R. 600/1973.

Massime di principio

  • In tema di notifica della cartella di pagamento nei casi di irreperibilità relativa del destinatario, opera il modello legale che richiede l'esecuzione di tutti gli adempimenti prescritti, ma la prova del perfezionamento non esige che il destinatario abbia materialmente letto l'avviso: è sufficiente la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa o il meccanismo della compiuta giacenza previsto dalla legge.
  • La mera spedizione della raccomandata informativa non basta, ma neppure è necessaria una prova ulteriore della concreta e personale presa di conoscenza da parte del destinatario, essendo sufficiente che l'avviso sia pervenuto all'indirizzo e sia documentata la corretta esecuzione della procedura.
  • Quando una censura investe singole cartelle o singoli capi della decisione già passati in giudicato interno, la doglianza è inammissibile in cassazione se la relativa statuizione non è stata specificamente impugnata.
  • Le contestazioni sulla nullità o inesistenza della notifica devono essere specifiche e autosufficienti: non è sufficiente affermare in modo generico l'omissione del terzo adempimento, occorrendo chiarire quale prova documentale manchi e rispetto a quale singola cartella.
  • Nel procedimento di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. contro intimazioni di pagamento fondate su cartelle esattoriali, la validità della notificazione delle cartelle costituisce presupposto centrale e va verificata secondo la disciplina speciale coordinata con le norme del codice di rito e con i principi costituzionali di difesa e ragionevolezza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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