Cassazione Penale, Ordinanza n. 30529/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per un reato di incendio, deducendo quattro motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata esclusione della recidiva e, di conseguenza, la mancata dichiarazione di prescrizione del reato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello dopo la revoca, da parte del tribunale, dell'ordinanza che disponeva l'audizione della persona offesa; 3) vizio nella valutazione dell'identificazione dell'imputato come autore del fatto, prospettando una diversa lettura delle prove; 4) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza della recidiva e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto tutte le censure manifestamente infondate e, in parte, volte a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla prescrizione perché la recidiva era stata correttamente riconosciuta e il termine prescrizionale non era ancora maturato; infondato il motivo sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria perché tale istituto in appello ha carattere eccezionale e presuppone l'effettiva impossibilità di decidere allo stato degli atti; infondato il motivo sull'identificazione dell'autore perché la motivazione della Corte territoriale, fondata su immagini di videosorveglianza e tabulati telefonici, era adeguata e non consentiva una diversa lettura in cassazione; infondato il motivo su recidiva e attenuanti generiche perché il giudice di merito aveva motivato richiamando precedenti penali e assenza di elementi positivi, esercitando legittimamente il potere discrezionale nella commisurazione della pena. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 424 c.p.
Norma incriminatrice del reato oggetto di condanna confermata nei gradi di merito.
art. 132 c.p.
Richiamato insieme all'art. 133 c.p. come base del potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena.
art. 133 c.p.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p. per la valutazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato ai fini della pena e delle attenuanti generiche.
Massime di principio
- La mancata esclusione della recidiva impedisce di fare decorrere la prescrizione sulla base del solo termine ordinario, dovendosi applicare il regime più lungo conseguente all'aumento del termine prescrizionale previsto dalla disciplina applicabile.
- La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello è un istituto eccezionale e può essere disposta solo quando il giudice ritenga, in concreto, di non poter decidere sulla base degli atti già acquisiti; non basta la mera richiesta della parte.
- In cassazione non è consentito trasformare le censure in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, se la sentenza impugnata contiene una motivazione congrua e coerente, fondata su elementi come videoriprese e tabulati telefonici.
- Il diniego delle attenuanti generiche e la valutazione della recidiva sono legittimi quando il giudice di merito dia conto, in modo non illogico, dei precedenti penali e dell'assenza di elementi positivi di segno contrario, nell'esercizio del potere discrezionale di commisurazione della pena.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30274/2026 del 10/08/2026
- ordinanza_penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30275/2026 del 10/08/2026
- ordinanza_penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30276/2026 del 10/08/2026
- ordinanza_penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30277/2026 del 10/08/2026
- ordinanza_penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30282/2026 del 10/08/2026
- ordinanza_penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30283/2026 del 10/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →