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Sentenza

Sentenza n. 303/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento n. prot. 0022793-22/04/2024-c_d508-PG-0151-00060003-P, comunicato in data 23/04/2024, con cui il Comune di Fasano ha disposto la sospensione/archiviazione della segnalazione certificata di inizio attività, protocollata al n. 16503, presentata dalla ricorrente in qualità di proprietaria esclusiva dell’area urbana identificata al Fg. 29 p.lle 207-208 del Catasto del Comune di Fasano.

Giustizia amministrativa202400810

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di sospensione/archiviazione e inibizione degli effetti di una SCIA per l'installazione di strutture metalliche amovibili, tra cui un ring per la pratica del pugilato e una struttura parasole

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha presentato una SCIA il 22 marzo 2024 per l'installazione di strutture metalliche amovibili su un'area di sua proprietà. Il Comune ha adottato il provvedimento impugnato, recante protocollo del 22 aprile 2024 ma sottoscritto digitalmente e comunicato il 23 aprile 2024, contestando il contrasto dell'intervento con gli artt. 39 e 41 delle NTA del PRG, concernenti rispettivamente le zone per la viabilità e le fasce di rispetto stradale. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 19 l. 241/1990 e dell'art. 23, comma 6, d.P.R. 380/2001, nonché la lesione dell'affidamento e dei principi di lealtà, correttezza e ragionevolezza, sostenendo che il potere inibitorio era stato esercitato oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della SCIA e che, decorso tale termine, l'amministrazione avrebbe potuto intervenire soltanto mediante i poteri residuali di autotutela, nel rispetto dei presupposti dell'art. 21-nonies l. 241/1990. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e l'eccesso di potere per falsa presupposizione, sostenendo che le opere non ricadevano nella fascia di rispetto stradale e che l'originaria destinazione dell'area alla realizzazione o all'allargamento della viabilità costituiva un vincolo espropriativo ormai decaduto per decorso del termine quinquennale, non essendo stati adottati atti attuativi né manifestata un'effettiva intenzione di procedere all'allargamento della strada. Il Comune ha sostenuto la tempestività e la fondatezza dell'intervento, qualificando il vincolo relativo alla fascia di rispetto come conformativo e non soggetto a decadenza. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto istruttoria; il Comune non ha fornito il chiarimento richiesto sulla data effettiva di adozione e comunicazione dell'atto, mentre la documentazione acquisita ha confermato che le opere non ricadevano nella fascia di rispetto stradale.

La decisione

Il TAR ha accolto integralmente il ricorso e annullato il provvedimento comunale. Il primo motivo è stato ritenuto fondato: il termine di trenta giorni per l'esercizio del potere inibitorio sulla SCIA, presentata il 22 marzo 2024, è scaduto il 21 aprile 2024. Poiché l'atto è stato sottoscritto digitalmente e comunicato il 23 aprile 2024, esso è stato considerato tardivo. Il protocollo del 22 aprile non è stato ritenuto sufficiente a dimostrare una precedente adozione; inoltre, il Comune non ha adempiuto all'ordine istruttorio di documentare la data effettiva dell'atto e non ha contestato l'adozione il 23 aprile. Il provvedimento non poteva neppure essere ricondotto ai poteri residuali di cui all'art. 19, comma 4, l. 241/1990, perché motivato sulla base della mera incompatibilità urbanistica e privo dei presupposti specifici dell'annullamento d'ufficio ex art. 21-nonies l. 241/1990. Anche il secondo motivo è stato accolto. Le opere non ricadevano nella fascia di rispetto stradale, sicché era erroneo il richiamo all'art. 41 delle NTA. Quanto all'art. 39, la destinazione dell'area a nuove opere di viabilità o all'ampliamento di una strada esistente è stata qualificata come vincolo espropriativo, e non come mero vincolo conformativo, perché finalizzata alla realizzazione di un'opera pubblica. Il vincolo è stato ritenuto decaduto per il decorso del termine quinquennale senza adozione dei provvedimenti attuativi e senza concreta manifestazione dell'intenzione comunale di realizzare l'allargamento stradale; pertanto, le relative previsioni non erano opponibili alla proprietaria. Il Comune è stato condannato al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori, per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 19 l. 241/1990

    Il potere inibitorio dell'amministrazione sulla SCIA deve essere esercitato entro il termine di trenta giorni; dopo la scadenza, l'intervento è possibile soltanto nei limiti dei poteri residuali previsti dalla legge.

  • art. 19, comma 4, l. 241/1990

    I poteri successivi alla scadenza del termine per l'inibizione della SCIA non possono essere esercitati sulla base della mera incompatibilità dell'intervento con lo strumento urbanistico, ma richiedono il rispetto dei presupposti dell'autotutela.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    L'intervento successivo sulla SCIA, quando riconducibile all'autotutela, deve rispettare gli specifici presupposti dell'annullamento d'ufficio.

  • art. 23, comma 6, d.P.R. 380/2001

    È richiamato in relazione al termine per l'esercizio del potere inibitorio sulle segnalazioni edilizie.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento deve essere motivato in modo coerente con i presupposti urbanistici posti a fondamento dell'intervento.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    La mancata produzione da parte dell'amministrazione della documentazione richiesta dal giudice istruttore ha contribuito all'accertamento della data effettiva di adozione dell'atto, unitamente al principio di non contestazione.

Massime di principio

  • Il potere inibitorio dell'amministrazione sugli effetti di una SCIA edilizia deve essere esercitato entro il termine di trenta giorni decorrente dalla presentazione della segnalazione; l'adozione o la comunicazione dell'atto oltre tale termine rende illegittima l'inibizione, salvo che l'intervento sia validamente ricondotto ai poteri residuali di autotutela previsti dalla legge.
  • Decorso il termine per l'esercizio del potere inibitorio sulla SCIA, l'amministrazione non può limitarsi a rilevare la mera incompatibilità dell'intervento con le previsioni urbanistiche, ma deve rispettare i presupposti sostanziali e procedimentali dell'annullamento d'ufficio.
  • In presenza di contestazione sulla tempestività dell'atto amministrativo, il mero numero di protocollo non dimostra necessariamente la data effettiva di adozione; la mancata produzione, da parte dell'amministrazione, della documentazione richiesta dal giudice può concorrere all'accertamento della data indicata dalla parte privata, secondo il principio di non contestazione e l'art. 64, comma 4, c.p.a.
  • La destinazione urbanistica di un'area alla realizzazione di nuove opere di viabilità o all'ampliamento di una strada esistente integra un vincolo espropriativo, poiché individua una porzione privata da destinare alla realizzazione di un'opera pubblica, e non un mero vincolo conformativo.
  • Il vincolo espropriativo derivante dalla destinazione urbanistica a viabilità decade decorso il termine quinquennale senza l'adozione dei provvedimenti attuativi e senza una concreta manifestazione dell'intenzione dell'amministrazione di realizzare l'opera; dopo la decadenza, la relativa destinazione non può essere opposta al proprietario per impedire l'intervento edilizio.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziVincoli urbanisticiSCIA e liberalizzazioni
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneAutotutela decisoriaDecadenza e tardivitàDifetto di motivazione

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