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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19497/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

In un contratto di appalto stipulato per lavori pubblici era stata inserita una clausola che prevedeva che tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle relative al mancato accordo bonario, "possono essere deferite ad arbitri" con richiamo all'art. 32 della L. n. 109/1994 e all'art. 150 del D.P.R. n. 554/1999. Un lodo arbitrale non definitivo e uno definitivo avevano deciso la controversia; il Comune aveva impugnato i lodi e la Corte d'appello di Roma li aveva dichiarati nulli ritenendo che la clausola avesse natura meramente facoltativa e non esprimesse in modo univoco la volontà di derogare alla giurisdizione ordinaria. La società appaltatrice ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, denunciando: violazione dell'art. 829 c.p.c. e dell'art. 32 L. n. 109/1994 per ritenuta inesistenza/inoperatività della clausola compromissoria; violazione dell'art. 829 c.p.c. per l'affermata facoltatività dell'arbitrato; ulteriore violazione dell'art. 829 c.p.c. in relazione alla pretesa inesistenza della clausola; violazione degli artt. 1362, 1366 e 1367 c.c. per l'interpretazione della clausola. La Corte di cassazione ha riunito le censure e le ha ritenute infondate, affermando che il richiamo a una disciplina che prevede l'arbitrato come mera facoltà non basta, da solo, a integrare una clausola compromissoria valida e inequivoca; inoltre, il riferimento all'eventuale non più vigente art. 32 non era decisivo, perché la Corte d'appello non aveva fondato la decisione solo su tale profilo. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso della società appaltatrice, confermando la declaratoria di nullità dei lodi arbitrali pronunciata dalla Corte d'appello. Ha ritenuto che la clausola contrattuale non esprimesse in modo univoco una deroga alla giurisdizione ordinaria, poiché si limitava a richiamare una disciplina normativa che consentiva il ricorso all'arbitrato come mera possibilità e non come obbligo. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con applicazione anche dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 829 c.p.c.

    Le censure sono state formulate come violazione di questa norma; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze, confermando la nullità dei lodi per difetto di valida clausola compromissoria.

  • art. 32 L. n. 109/1994

    "Tutte le controversie, possono essere deferite ad arbitri"

    Il richiamo a questa disciplina, che prevede l'arbitrato come mera facoltà, non basta da solo a integrare una clausola compromissoria; il rinvio va letto come mera possibilità di prevedere l'arbitrato, non come automatica deroga alla giurisdizione.

  • art. 150 D.P.R. n. 554/1999

    Il rinvio a tale disposizione è stato considerato idoneo solo a richiamare la procedura di eventuale nomina degli arbitri, non a trasformare in obbligatorio l'arbitrato.

  • art. 808 c.p.c.

    La clausola compromissoria deve essere redatta in forma scritta ad substantiam e deve identificare con esattezza le future controversie; il rinvio generico non è sufficiente.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione della clausola è stata ritenuta conforme ai canoni ermeneutici, valorizzando il dato letterale del testo contrattuale.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme di ermeneutica contrattuale, ma la Corte ha ritenuto corretta la lettura letterale della clausola.

  • art. 1367 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; non ha condotto a una diversa esegesi della clausola rispetto al suo tenore letterale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • La devoluzione di controversie future ad arbitri richiede una clausola compromissoria scritta, chiara e univoca, idonea a manifestare la volontà delle parti di derogare alla giurisdizione ordinaria.
  • Il semplice richiamo, in un contratto, a una norma che prevede l'arbitrato come mera facoltà non integra di per sé una clausola compromissoria obbligatoria; occorre una manifestazione negoziale specifica e inequivoca.
  • Quando il contratto rinvia per relationem a una disciplina o a un formulario contenente una clausola arbitrale, il rinvio deve essere espresso e specifico: il rinvio generico non è sufficiente a soddisfare il requisito di forma e di consapevolezza della deroga alla giurisdizione.
  • Nell'interpretazione della clausola compromissoria il giudice deve valorizzare il dato letterale e verificare se dalle espressioni utilizzate emerga in modo univoco la volontà di sostituire gli arbitri al giudice ordinario.
  • La mera menzione di una procedura di nomina degli arbitri non implica necessariamente l'esistenza di un arbitrato obbligatorio, se la clausola non contiene un chiaro impegno delle parti a deferire le controversie agli arbitri.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoArbitrato
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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