Sentenza n. 10561/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento 1) Dell’Avviso pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul sito del Portale InPA recante la pubblicazione delle graduatorie e degli elenchi dei vincitori distinte per Regioni inerenti la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700) in riferimento alle parti di interesse e in particolare per la Regione Emilia Romagna; 2) Della Graduatoria degli idonei (sebbene non pubblicata) e dell’elenco dei vincitori (codice concorso 2700 TRIB) per come pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle entrate e sul portale INPA all’esito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700) , con il relativo avviso della presa di servizio da parte dei vincitori con decorrenza 18 dicembre 2025, nelle parti di interesse; 3) Dell’Avviso e del relativo elenco contenente gli esiti anonimi rettificati della prova scritta inerente la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali, per come pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 10.11.2025, limitatamente alle parti di interesse; 4) Dell’Esito della prova scritta di parte ricorrente, nonché della prova stessa, nelle parti di interesse; 5) Dei verbali di correzione delle prove, sebbene allo stato non conosciuti; 6) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando pubblicato del 11.07.2025, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente; d.ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto; e. gli avvisi di rinvio dello svolgimento della prova scritta, ove lesivi; f. il diario d’esame, ove lesivo; g. della Nomina della Commissione d’esame, ove lesiva; h. calendario della prova scritta; i. Integrazione della Commissione d’esame, ove lesiva; l. esiti anonimi della prova scritta; m. dell’avviso relativo al questionario n.2, ove lesivo; o. l’elenco rettificato degli esiti della prova scritta, ove interpretato in senso lesivo per la ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad ottenere il riesame del punteggio assegnato all’esito della prova scritta per i motivi esposti in narrativa e ad essere consequenzialmente ricollocato in una posizione migliore nella rispettiva graduatoria e per l’effetto risultare idoneo; con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio della prova scritta per i motivi esposti in narrativa; in ogni caso, con l’ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria e risultati della prova scritta della selezione pubblica per 2.700 funzionari dell'Agenzia delle Entrate, con attribuzione del punteggio di 20,8/30 e mancato superamento della soglia di idoneità
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni banditrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, candidato per i 160 posti della sede Emilia-Romagna, ha contestato gli esiti della prova scritta del concorso, chiedendo l'annullamento degli atti della procedura, il riesame del punteggio e la conseguente ricollocazione in graduatoria. Aveva ottenuto 20,8/30, a fronte della soglia di idoneità fissata a 21/30. La contestazione riguardava in particolare il quesito sulle deliberazioni assembleari invalide, per il quale la Commissione aveva ritenuto corretta la risposta "Dai condomini assenti o dissenzienti", mentre il ricorrente aveva scelto "Da tutti i condomini". Sono stati dedotti: violazione dell'art. 1, comma 3, d.P.R. 487/1994; violazione dell'art. 6 del bando; eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità; violazione dell'art. 51 Cost.; violazione del principio di buon andamento. Il ricorrente sosteneva che il quesito fosse ambiguo, non conforme all'art. 1137 c.c. e privo di un'unica risposta corretta, poiché anche la risposta da lui indicata avrebbe potuto ritenersi valida. Le amministrazioni hanno eccepito preliminarmente l'incompetenza territoriale del TAR Lazio.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale. Ha ritenuto applicabile il criterio previsto dall'art. 13, comma 3, c.p.a., poiché la procedura era stata bandita con un unico bando nazionale, si era svolta mediante un'unica prova con questionari e griglie comuni e produceva effetti diretti sull'intero territorio nazionale; inoltre, il bando prevedeva la possibile formazione di una graduatoria unica nazionale. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. Il Collegio ha affermato che i quiz a risposta multipla sono legittimi quando, tra le opzioni, vi sia un'unica risposta chiaramente esatta. Nel caso concreto, il quesito sulle deliberazioni assembleari invalide era riferibile alla disciplina dell'art. 1137 c.c. e la risposta corretta era quella individuata dalla Commissione, relativa ai condomini assenti o dissenzienti. Non era necessario che il testo del quesito riproducesse integralmente la formulazione normativa né che affrontasse questioni ulteriori, come la distinzione tra invalidità e nullità delle deliberazioni o la posizione degli astenuti. La risposta "Da tutti i condomini" non poteva ritenersi corretta, poiché la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e non indistintamente da tutti i condomini. Il giudice ha quindi escluso la violazione dei principi di trasparenza, parità di trattamento, ragionevolezza e buon andamento, ritenendo legittima la valutazione della Commissione e l'attribuzione del punteggio di 20,8/30. Il ricorso è stato definitivamente respinto; le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 13 c.p.a.
la competenza territoriale è determinata in via principale in base alla sede dell’Ente che ha emesso l’atto; negli altri casi è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra regionale, il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto
Per una procedura concorsuale unitaria, bandita e svolta con modalità comuni su scala nazionale e potenzialmente produttiva di effetti sull'intero territorio, opera il criterio speciale della competenza del TAR Lazio - Roma.
art. 35-quater, comma 3-bis, d.lgs. 165/2001
Costituisce la base normativa per lo svolgimento della selezione mediante un'unica prova scritta.
art. 1137 c.c.
Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea
La disciplina consente di individuare nei condomini assenti o dissenzienti i soggetti legittimati all'impugnazione delle deliberazioni assembleari annullabili; la risposta "Da tutti i condomini" non rappresenta l'opzione corretta in termini generali.
art. 1, comma 3, d.P.R. 487/1994
La dedotta violazione non è stata ritenuta sussistente.
art. 51 Cost.
La dedotta violazione del principio di accesso agli uffici pubblici non è stata ritenuta sussistente.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali nazionali bandite con un unico bando, svolte mediante una prova comune e potenzialmente produttive di effetti sull'intero territorio nazionale, la competenza territoriale spetta inderogabilmente al TAR Lazio - Roma ai sensi dell'art. 13, comma 3, c.p.a., anche quando il candidato abbia concorso per una sede regionale o provinciale.
- I quiz a risposta multipla utilizzati nelle procedure selettive sono legittimi quando, valutando il quesito nel suo specifico contesto e alla luce della disciplina applicabile, una sola delle opzioni risulti chiaramente e univocamente corretta.
- La validità di un quesito concorsuale non richiede la riproduzione letterale della disposizione normativa di riferimento, purché la formulazione consenta al candidato adeguatamente preparato di individuare senza ambiguità la risposta corretta.
- Nella valutazione dei quesiti a risposta multipla, il candidato deve concentrarsi sul significato complessivo della domanda e scegliere l'opzione migliore tra quelle proposte, senza attribuire rilievo a questioni ulteriori o ipotesi interpretative non pertinenti rispetto al tenore del quesito.
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