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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21668/2023 del 19/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza disposta dal GIP di Velletri, contestando: (i) la violazione del termine di 10 giorni per la decisione sul riesame (art. 309 c.p.p.); (ii) l'assenza di autonoma e specifica motivazione del provvedimento, con mera trascrizione delle risultanze investigative e della richiesta del PM senza enucleare gli elementi indizianti riferiti alla sua posizione; (iii) vizi logico-giuridici e uso di elementi neutri come indizi; (iv) l'assenza delle esigenze cautelari, in particolare del pericolo di reiterazione, anche alla luce del significativo intervallo temporale tra i fatti (2019) e l'applicazione della misura (2022). In memoria successiva sono stati aggiunti motivi sulla inesistenza di elementi idonei a ricondurre al ricorrente funzioni gestorie nella Medical Trade e sulla radicale inidoneità delle prove prese a riferimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo relativo al termine di 10 giorni (ha chiarito che il termine decorre dopo la sospensione feriale e che l'istanza era tempestiva). Ha invece accolto il secondo motivo ritenendo che l'ordinanza del GIP fosse caratterizzata da motivazione apparente e da una sterile rassegna delle fonti di prova, priva dell'enucleazione dei concreti e specifici elementi indizianti relativi alla posizione del ricorrente e delle esigenze cautelari. La Corte ha affermato che il Tribunale del Riesame non può supplire con un potere sostitutivo quando l'ordinanza del GIP manca totalmente di contenuti valutativi su cui sviluppare il contraddittorio; nei casi di completa carenza motivazionale deve procedersi all'annullamento. Conseguentemente la Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma e l'ordinanza del GIP di Velletri del 27 luglio 2022, limitatamente alla posizione di Piergiorgio Centro, e ha disposto la comunicazione del dispositivo al Procuratore generale per gli eventuali provvedimenti successivi.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    termine di dieci giorni per la decisione sul riesame

    Il termine di dieci giorni decorre, se il dies a quo ricade nel periodo di sospensione feriale, dal primo giorno utile successivo alla scadenza di tale periodo; la parte che intende rinunciare alla sospensione feriale deve dichiararlo espressamente

  • art. 292 c.p.p.

    Il Tribunale del riesame può integrare o modificare il provvedimento impugnato, ma non può esercitare un potere sostitutivo quando l'ordinanza del GIP è totalmente priva di riferimenti contenutistici e di enucleazione degli specifici elementi indizianti o delle concrete esigenze cautelari

  • art. 274 lett. c) c.p.p.

    La sussistenza del concreto ed attuale pericolo di reiterazione deve essere adeguatamente motivata e fondata su elementi idonei; non è sufficiente una generica affermazione basata su raccolte descrittive di fatti

  • art. 626 c.p.p.

    Disposizione applicata per l'immediata comunicazione del dispositivo della sentenza al Procuratore generale per i provvedimenti successivi

  • art. 163 c.p.

    Richiamato in relazione alla valutazione dell'entità della pena e della proporzionalità della misura cautelare (riferimento alla possibile non concessione della sospensione condizionale della pena)

Massime di principio

  • La motivazione del provvedimento cautelare deve contenere, oltre alla esposizione degli elementi di fatto, una autonoma e specifica valutazione logico-giuridica degli elementi indizianti in relazione alla posizione di ciascun indagato; la mera trascrizione delle risultanze investigative o della richiesta del PM è insufficiente.
  • Se l'ordinanza del GIP è totalmente priva di enucleazione degli specifici elementi indizianti e delle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame non può supplirvi con un potere sostitutivo: l'unico rimedio è l'annullamento del provvedimento.
  • Il giudice deve valutare separatamente le posizioni dei diversi indagati, motivando in concreto i criteri logici adottati per ciascuno, evitando valutazioni collettive o generiche che accumunino soggetti differenti.
  • Per contestare una misura cautelare è efficace censurare sia la carenza di elementi idonei a dimostrare il contributo causale e la funzione gestoria dell'indagato, sia la superficialità delle inferenze tratte da elementi neutri (contatti telefonici, celle, vicinanza geografica), evidenziandone la possibile neutralità e la spiegazione alternativa.
  • In materia di termini processuali (es. decorrenza del termine di 10 giorni per il riesame) va considerata la sospensione feriale: la decorrenza può posticiparsi e la parte deve dichiarare espressamente se intende rinunciare alla sospensione.
  • L'esistenza del pericolo di reiterazione (art. 274 c.p.p.) richiede elementi concreti e attuali; il distacco temporale tra i fatti e l'applicazione della misura può rendere necessaria una motivazione particolarmente dettagliata per giustificare la sussistenza del pericolo.
  • Difesa pratica: in ricorso deve essere sottolineata la mancanza di motivazione specifica, la genericità delle affermazioni del GIP e la necessità che il riesame non si limiti a un formale rinvio alle conclusioni del PM.

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