Ordinanza n. 309/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esiti istruttori relativi al bando CSR Basilicata 2023-2027, Intervento SRE02 “Insediamento nuovi agricoltori”, e atti presupposti
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato le determinazioni regionali recanti l’approvazione degli esiti istruttori della procedura e, ove occorrente, la deliberazione di approvazione del bando. Il TAR ha rilevato d’ufficio la nullità della notificazione del ricorso alla Regione Basilicata, poiché eseguita presso un recapito diverso da quello dedicato alle notifiche telematiche, risultante dal registro delle pubbliche amministrazioni previsto dall’art. 16, comma 12, del d.l. n. 179/2012. La controversia non è stata esaminata nel merito.
La decisione
Il TAR ha disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti della Regione Basilicata, ponendo tale onere a carico del ricorrente. La rinnovazione deve essere effettuata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del deposito dell’ordinanza. Il giudice ha riservato ogni ulteriore determinazione e fissato la camera di consiglio del 21 ottobre 2026 per il prosieguo della trattazione. La decisione sul merito e sulle ulteriori questioni processuali è quindi rinviata.
Norme richiamate
art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012
registro delle pubbliche amministrazioni
Il registro delle pubbliche amministrazioni costituisce il riferimento prioritario per individuare il recapito dedicato alle notifiche telematiche dell’amministrazione.
art. 44, comma 4, c.p.a.
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, la nullità della notificazione può essere sanata mediante rinnovazione disposta dal giudice, con assegnazione alla parte di un termine perentorio.
sentenza Corte costituzionale 9 luglio 2021, n. 148
La pronuncia è richiamata quale intervento a seguito del quale deve essere applicato l’art. 44, comma 4, c.p.a. per consentire la rinnovazione della notificazione nulla.
Massime di principio
- La notificazione telematica di un ricorso amministrativo a una pubblica amministrazione è nulla quando viene eseguita presso un recapito diverso da quello dedicato alle notifiche telematiche risultante dal registro delle pubbliche amministrazioni previsto dalla legge.
- In presenza di una notificazione nulla del ricorso, il giudice amministrativo deve assegnare alla parte ricorrente un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione secondo le modalità corrette, riservando la prosecuzione del giudizio all’esito dell’adempimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 10 set 2026Ordinanza n. 1831/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 10 set 2026Ordinanza n. 1179/2026 - Lecce, Sezione 3
- Ordinanza · 10 set 2026Ordinanza n. 1833/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 10 set 2026Ordinanza n. 1834/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 10 set 2026Ordinanza n. 1835/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 10 set 2026Ordinanza n. 1836/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →