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Ordinanza

Ordinanza n. 309/2026 - Potenza, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600308

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: esiti istruttori relativi al bando CSR Basilicata 2023-2027, Intervento SRE02 “Insediamento nuovi agricoltori”, e atti presupposti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato le determinazioni regionali recanti l’approvazione degli esiti istruttori della procedura e, ove occorrente, la deliberazione di approvazione del bando. Il TAR ha rilevato d’ufficio la nullità della notificazione del ricorso alla Regione Basilicata, poiché eseguita presso un recapito diverso da quello dedicato alle notifiche telematiche, risultante dal registro delle pubbliche amministrazioni previsto dall’art. 16, comma 12, del d.l. n. 179/2012. La controversia non è stata esaminata nel merito.

La decisione

Il TAR ha disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti della Regione Basilicata, ponendo tale onere a carico del ricorrente. La rinnovazione deve essere effettuata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del deposito dell’ordinanza. Il giudice ha riservato ogni ulteriore determinazione e fissato la camera di consiglio del 21 ottobre 2026 per il prosieguo della trattazione. La decisione sul merito e sulle ulteriori questioni processuali è quindi rinviata.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012

    registro delle pubbliche amministrazioni

    Il registro delle pubbliche amministrazioni costituisce il riferimento prioritario per individuare il recapito dedicato alle notifiche telematiche dell’amministrazione.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, la nullità della notificazione può essere sanata mediante rinnovazione disposta dal giudice, con assegnazione alla parte di un termine perentorio.

  • sentenza Corte costituzionale 9 luglio 2021, n. 148

    La pronuncia è richiamata quale intervento a seguito del quale deve essere applicato l’art. 44, comma 4, c.p.a. per consentire la rinnovazione della notificazione nulla.

Massime di principio

  • La notificazione telematica di un ricorso amministrativo a una pubblica amministrazione è nulla quando viene eseguita presso un recapito diverso da quello dedicato alle notifiche telematiche risultante dal registro delle pubbliche amministrazioni previsto dalla legge.
  • In presenza di una notificazione nulla del ricorso, il giudice amministrativo deve assegnare alla parte ricorrente un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione secondo le modalità corrette, riservando la prosecuzione del giudizio all’esito dell’adempimento.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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