Cassazione Penale, Sentenza n. 48533/2022 del 21/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava, in via principale, il diniego delle circostanze attenuanti generiche disposto dalla Corte di appello. Dopo che la VI Sezione di questa Corte aveva annullato la precedente decisione di secondo grado limitatamente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (per aver erroneamente ritenuto l'esistenza di precedenti penali), il giudice del rinvio ha nuovamente negato le attenuanti. Il ricorrente ha dedotto insufficienza e incongruità della motivazione del giudice del rinvio: mancato riconoscimento dell'atteggiamento collaborativo e della confessione; e uso ingiustificato della gravità del fatto come elemento che avrebbe già inciso sulla determinazione della pena, cioè una sovrapposizione di profili valutativi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello, nel giudizio di rinvio, ha compiuto un nuovo e completo esame del materiale probatorio e ha fornito una motivazione esaustiva e congrua per il diniego delle attenuanti generiche, avendo tenuto conto anche dell'assenza di precedenti penali. Il giudice del rinvio ha valorizzato la gravità oggettiva dei fatti (ingenti quantitativi di cocaina, elevata purezza, diffusione territoriale) e la capacità organizzativa/pericolosità del Civale come elementi decisivi per escludere le attenuanti. È stato inoltre richiamato il principio secondo cui non è vietato valorizzare lo stesso elemento fattuale per fini diversi (determinazione della pena e valutazione delle attenuanti) purché non si raddoppi illegittimamente lo stesso elemento come unico criterio. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)
La norma è stata applicata per valutare la sussistenza o meno delle attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che, alla luce della gravità del fatto e della capacità organizzativa dell'imputato, le attenuanti generiche dovessero essere negate nonostante l'assenza di precedenti penali
art. 133 cod. pen. (determinazione della pena)
Richiamato in connessione alla valutazione sulle attenuanti e alla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto legittimo usare gli stessi elementi fattuali per valutare sia la pena sia l'esistenza delle attenuanti se non si tratta di doppio computo illegittimo
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (delitto associativo in materia di stupefacenti)
Norma sostanziale che definisce il reato associativo in materia di stupefacenti; è stata valutata nella ricostruzione della gravità dell'attività criminale (importazioni, organizzazione, ampiezza territoriale)
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (importazione, traffico e detenzione ai fini di spaccio)
Richiamato per i singoli reati ascritti (importazioni ingenti di cocaina): la gravità e le caratteristiche della condotta sono state ritenute elementi rilevanti per escludere le attenuanti
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per disporre la sanzione pecuniaria di Euro 3.000 a carico del ricorrente in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso
artt. 266-bis e 268 cod. proc. pen.; art. 15 Cost.; art. 729 cod. proc. pen.
Norme richiamate dai motivi di ricorso originari relativi alla presunta inutilizzabilità delle intercettazioni e alla tutela della corrispondenza e delle comunicazioni: tali questioni erano state sollevate ma non costituivano l'oggetto della decisione finale di inammissibilità sul tema delle attenuanti generiche
Massime di principio
- Il giudice del rinvio è tenuto a un nuovo e completo esame del materiale probatorio e può giungere alla stessa conclusione del giudice rescisso purché lo faccia con un percorso motivazionale diverso e congruo
- Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate sulla base della gravità del fatto e della pericolosità/capacità organizzativa dell'imputato anche in assenza di precedenti penali
- Non costituisce violazione del divieto di doppio utilizzo la valorizzazione dello stesso elemento fattuale sia ai fini della determinazione della pena sia ai fini della concessione/negazione delle attenuanti, purché tale elemento non sia l'unico su cui si fonda entrambe le decisioni in modo da configurare un doppio conteggio illegittimo
- La Corte di cassazione richiede che la decisione di merito contenga una motivazione sufficiente; però l'impugnante deve dimostrare che la motivazione sia effettivamente insufficiente o illogica per ottenere accoglimento
- L'inammissibilità del ricorso comporta conseguenze pratiche immediate (condanna alle spese e sanzione ex art. 616 c.p.p.), salvo ragioni di esonero debitamente fondate e comprovate
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