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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23589/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo state ravvisate ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna già pronunciata dal G.I.P. del Tribunale, deducendo un unico motivo di ricorso per cassazione: violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Sosteneva che nel caso concreto ricorressero i presupposti applicativi dell'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo non era deducibile in sede di legittimità, poiché la valutazione sulla particolare tenuità richiede una verifica congiunta della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento, sulla base degli indici di cui all'art. 133, comma 1, c.p.; nel caso esaminato, gli elementi valorizzati dal giudice di merito erano stati correttamente indicati per escludere l'applicabilità dell'istituto.

Norme richiamate

  • art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il testo non ne specifica il contenuto precettivo oltre il richiamo alla violazione.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto richiede cumulativamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; non è riconoscibile quando gli indici fattuali evidenziati dal giudice di merito escludono tali presupposti.

  • art. 133, primo comma, c.p.

    Serve come criterio direttivo per valutare le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo ai fini del giudizio sulla particolare tenuità dell'offesa.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata per fondare la condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma implicita nel capo sulle conseguenze economiche dell'inammissibilità, in base alla quale seguono spese processuali e versamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede la compresenza di due presupposti autonomi e cumulativi: particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento.
  • La valutazione della particolare tenuità va compiuta considerando le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo secondo i criteri dell'art. 133, comma 1, c.p.
  • Quando il giudice di merito ha già motivato in modo non illogico sugli indici fattuali che escludono la particolare tenuità, la censura in cassazione non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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